Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1369 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1369 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALMA DI MONTECHIARO il 24/01/1966
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’elemento psicologico del reato e alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Inoltre, i motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità pe sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corr argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi de argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla m dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione e in quanto afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogi motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 27628801; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto degli elementi di prova in ordi alla responsabilità del prevenuto, anche sul piano soggettivo, ed hanno motivatamente negato le circostanze attenuanti generiche, valutando la negativa personalità, i molteplici precedent penali e le modalità della condotta.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2024
Il Con re estensore
Il Presidente