Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un’impugnazione in Cassazione è un passo delicato che richiede precisione e rigore. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’analisi del caso nel merito, ma può comportare significative conseguenze economiche per chi lo propone. L’ordinanza n. 27319/2024 della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una pronuncia di inammissibilità e alla condanna al pagamento di spese e sanzioni.
I Fatti del Procedimento
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la propria responsabilità penale, sostenendo che la pronuncia di secondo grado fosse viziata e non adeguatamente motivata. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, ma l’esito del giudizio di legittimità ha preso una direzione completamente diversa.
La Valutazione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, dopo aver analizzato l’atto di impugnazione, lo ha dichiarato manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno rilevato che i motivi addotti dal ricorrente erano del tutto generici e aspecifici. Invece di confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza d’appello, il ricorso si limitava a una contestazione vaga, senza specificare le ragioni di doglianza in fatto e in diritto.
Questa mancanza di specificità viola una regola fondamentale del processo penale, sancita dall’art. 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che prevede l’inammissibilità dell’appello quando mancano i motivi specifici richiesti dalla legge. La Cassazione ha ribadito che non è sufficiente dissentire dalla decisione impugnata; è necessario articolare critiche puntuali e pertinenti che mettano in discussione la coerenza logico-giuridica del provvedimento.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base dell’ordinanza sono nette e severe. La Corte sottolinea come la sentenza d’appello impugnata fosse, al contrario del ricorso, dotata di una “appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici”.
Il ricorrente, non avendo affrontato in modo specifico tale impianto argomentativo, ha di fatto presentato un atto d’impugnazione vuoto, incapace di innescare una reale valutazione da parte della Corte di legittimità. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile non per un errore marginale, ma per una carenza strutturale che ne ha minato la stessa funzione. La pronuncia evidenzia come il mancato confronto con le ragioni della decisione impugnata renda il ricorso un esercizio sterile, non meritevole di essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conclusioni tratte dalla Corte sono dirette e hanno importanti implicazioni pratiche. A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: la Corte ha anche condannato il ricorrente al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende, non ravvisando alcuna ragione per un esonero.
Questa decisione serve da monito: un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere un atto tecnico di alta precisione. La genericità e la superficialità non sono tollerate e possono trasformare un tentativo di difesa in un’ulteriore sanzione economica a carico dell’imputato. È fondamentale affidarsi a una difesa tecnica che sappia redigere motivi di ricorso specifici, pertinenti e capaci di dialogare criticamente con la sentenza che si intende impugnare.
Cosa significa che un ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che i motivi presentati sono talmente privi di fondamento giuridico che la loro infondatezza è evidente a prima vista, senza la necessità di un esame approfondito nel merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Perché i motivi del ricorso sono stati ritenuti ‘generici e aspecifici’?
Perché non specificavano le concrete ragioni di dissenso, sia in fatto che in diritto, e non si confrontavano in modo puntuale con le argomentazioni logico-giuridiche sviluppate nella sentenza impugnata, limitandosi a una critica non circostanziata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27319 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27319 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 114)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all’imputazion manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici.
I motivi dedotti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specific le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo le argomentazioni della sentenza impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Conglgiere estensore