Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44727 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44727 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CONVERSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Considerato che il primo motivo di ricorso è del tutto generico ed aspecifico nella sua articolazione, non avendo il difensore neanche indic:ato quale sarebbe stato il diverso indirizzo al quale sarebbe stato notificato il decreto di citazione giudizio in appello, senza contestare specificamente la decisione sul punto resa dalla Corte di appello (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, COGNOME, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277710 -01);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso si caratterizza per evidente reiteratività, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che non si presta a censure in questa sede (pag. 4 e 5 della motivazione );
Atteso che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determiNOME (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motiv prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non sì confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre ente