Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un appello in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale che l’atto sia redatto con precisione, esponendo chiaramente le ragioni giuridiche a sostegno della propria tesi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità venga respinto, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Vediamo nel dettaglio il caso e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, basandosi su presunti vizi della decisione impugnata. Tuttavia, l’atto di ricorso non entrava nel dettaglio delle contestazioni, limitandosi a una critica generica e non argomentata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l’atto presentato non soddisfaceva i requisiti minimi richiesti dalla legge per un’impugnazione valida. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, il ricorso era ‘privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano’. In altre parole, mancava un’analisi critica e argomentata della sentenza di appello. Il ricorrente si era limitato a contestare la decisione in modo ‘genericamente ed apoditticamente’, senza indicare in modo specifico quali fossero gli errori giuridici commessi dalla Corte d’Appello e perché questi avrebbero dovuto portare all’annullamento della sentenza. La Corte di Cassazione ha sottolineato che la sentenza di secondo grado aveva, al contrario, indicato in modo puntuale ed esaustivo i motivi che ostacolavano il riconoscimento di una causa di non punibilità, argomentazioni che il ricorso non ha saputo confutare efficacemente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza: la precisione è essenziale. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche un onere economico. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è automatica, ma viene disposta quando, come in questo caso, la Corte ritiene che il ricorrente non sia esente da colpa nella presentazione di un atto palesemente infondato o carente dei requisiti di legge. La decisione serve da monito: le impugnazioni devono essere uno strumento giuridico serio e ben ponderato, non un tentativo generico di ribaltare una decisione sfavorevole. Per avere successo, un ricorso deve dialogare criticamente con la sentenza impugnata, smontandone le argomentazioni punto per punto con precisi riferimenti giuridici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificavano e dei relativi riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, la quale era stata contestata in modo solo generico ed apodittico.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse agito senza colpa nel proporre il ricorso?
No, la Corte non ha ritenuto che il ricorrente avesse proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, e proprio per questo motivo ha applicato la sanzione pecuniaria aggiuntiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39277 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39277 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
44/ RG 19020
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché privo della puntuale enunciazione delle ragi di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto i che è stato solo genericamente ed apoditticamente contestato ( cfr pag. 2 della sentenza là dov la Corte di appello ha puntualmente ed esaustivamente indicato i motivi ostativi riconoscimento della causa di non punibilità);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 novembre 2025.