Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15556 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15556 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 23/02/1979
avverso la sentenza del 12/12/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di CASTROVILLARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
NOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.NOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai
sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio motivazionale in rela- zione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. introdotto
dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto
2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnazione (cfr. art. 1, co. 51, della
I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giu ridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello come avvenuto nel caso che ci occupa – attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso in data 8 aprile 2025