Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30852 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30852 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 01/01/1998
avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIUDICE COGNOME di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I. GLYPH
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato, in mod logicamente e giuridicamente ineccepibile, le ragioni sottese all’affermazione de
penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, supporta prove documentali e dichiarative che attestano univocamente che COGNOME
soggiornante in Italia in assenza di regolare permesso, è stato raggiunto decreto di espulsione e conseguente ordine di allontanamento dal territor
nazionale, cui egli non risulta avere ottemperato nel lasso temporale (sette gi a partire dal 25 novembre 2020) assegnatogli, essendo stato egli sottoposto
contro
llo, in Palermo, il 4 dicembre 2020;
che, a fronte di una motivazione ossequiosa del quadro normativo ed esente da tangibili fratture razionali, il ricorrente frappone obiezioni versate intera
in fatto – in quanto riferite alla presenza, all’interno del fascicolo processual provvedimenti emessi dal Prefetto e dal Questore ed alla prova delle relati
notifiche, oltre che alla redazione dei medesimi atti in lingua a lui comprens ed all’eventuale proposizione di domanda di protezione internazionale – e, quindi del tutto inidonee, anche perché non assistite dalle prescritte allegazion eccitare il potere censorio del giudice di legittimità;
che palesemente aspecifica è la residua doglianza, vedente sul diniego del circostanze attenuanti generiche che, a dire del ricorrente, avrebbero dov essere applicate in ragione del comportamento (latamente evocato, senza i conforto di precise indicazioni) da lui tenuto a partire dal momento del control della necessità – pure segnalata in termini di assoluta, impalpabile astrattezz di contenere la pena in misura proporzionata al fatto commesso;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 05/06/2025.