Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce la Necessità di Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma affinché sia efficace, deve rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Un ricorso inammissibile è un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare della Corte e non viene neppure esaminata nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, ha nuovamente messo in luce l’importanza della specificità dei motivi di ricorso, pena la sua declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese.
Il Fatto: Un’Impugnazione contro la Dichiarazione di Responsabilità
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. Il ricorrente contestava due aspetti principali della decisione di secondo grado: la correttezza della motivazione che fondava la sua colpevolezza e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L’obiettivo era ottenere un annullamento della sentenza impugnata e una nuova valutazione del suo caso.
La Disciplina del Ricorso e il Principio di Specificità
Il Codice di procedura penale, all’articolo 581, comma 1, lettera d), stabilisce chiaramente i requisiti che l’atto di impugnazione deve contenere. In particolare, esso richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Questo non è un mero formalismo: tale requisito è fondamentale per delimitare l’oggetto della controversia e per consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quali parti della decisione precedente sono contestate e perché. Una critica generica alla sentenza, senza l’individuazione di specifici vizi logici o giuridici, non permette alla Corte di esercitare il proprio potere di controllo (il cosiddetto ‘sindacato’).
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio per la violazione del principio di specificità. I giudici hanno osservato che l’unico motivo di ricorso presentato era ‘generico per indeterminatezza’. Di fronte a una motivazione della sentenza d’appello ritenuta ‘logicamente corretta’, il ricorrente non aveva indicato gli elementi specifici su cui si basava la sua censura.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando come la genericità del motivo non consentisse al collegio di ‘individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato’. In altre parole, il ricorso si limitava a una contestazione astratta e generica, senza aggredire con argomenti puntuali e specifici il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. Questa carenza ha reso l’impugnazione priva dei requisiti essenziali prescritti dalla legge, conducendo inevitabilmente alla sua inammissibilità. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito della questione (valutare se la condanna fosse giusta o se le attenuanti andassero concesse), fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità formale dell’atto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione della vicenda è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione, rigore e l’individuazione di critiche specifiche e pertinenti alla sentenza che si intende contestare. Limitarsi a una generica doglianza sulla motivazione o sulla valutazione dei fatti, senza indicare dove e perché il giudice precedente avrebbe errato, espone al rischio concreto di veder dichiarato il proprio ricorso inammissibile, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di subire un’ulteriore sanzione economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e indeterminato, non indicando gli elementi specifici che erano alla base della censura contro la sentenza impugnata.
Quale norma procedurale non è stata rispettata dal ricorrente?
Il ricorrente non ha rispettato i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera d) del codice di procedura penale, che impone la specificità dei motivi di ricorso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40754 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40754 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescrit dall’art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione de sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso I’ll luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente