Ricorso Inammissibile: Quando la Forma Diventa Sostanza
Nel processo penale, la presentazione di un ricorso è un momento cruciale per la difesa, ma deve rispettare requisiti precisi per essere esaminato nel merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda come un ricorso inammissibile possa derivare non da un’analisi del torto o della ragione, ma dalla semplice mancanza di specificità nei motivi di appello. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario ed evitare impugnazioni puramente dilatorie.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un imputato per il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002. La difesa, nel tentativo di ribaltare la decisione, ha proposto ricorso per cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato giudicato dalla Suprema Corte come un ostacolo insormontabile per l’analisi nel merito della questione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda interamente su vizi procedurali dell’atto di ricorso, senza entrare nel cuore della vicenda penale.
Le Motivazioni: La Necessità di un Confronto Specifico per Evitare un Ricorso Inammissibile
Il fulcro della decisione risiede nelle motivazioni addotte dai giudici di legittimità. La Corte ha rilevato che i motivi di doglianza erano stati formulati in termini “del tutto aspecifici” e contenevano “censure assolutamente generiche”.
In pratica, la difesa non aveva costruito un argomento critico puntuale contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si era limitata a sollevare obiezioni vaghe. La Suprema Corte ha evidenziato come la pronuncia impugnata fosse, al contrario, ben argomentata, logica e coerente con la decisione di primo grado.
Ai sensi degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, i motivi di ricorso devono indicare specificamente:
1. Le ragioni di diritto.
2. Gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, mancava un vero e proprio confronto con le “adeguate giustificazioni” fornite dai giudici di merito a sostegno dell’affermazione di responsabilità e della pena inflitta. Un ricorso efficace non può ignorare le motivazioni della sentenza che contesta; deve, al contrario, smontarle punto per punto con argomenti pertinenti. L’assenza di questo confronto critico rende l’impugnazione un atto sterile e, per l’appunto, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: la redazione di un atto di impugnazione richiede meticolosità e precisione. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza. È indispensabile analizzare in profondità la motivazione del giudice precedente e costruire un apparato argomentativo specifico, capace di evidenziarne le eventuali falle logiche o gli errori di diritto. In caso contrario, il rischio concreto non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di aggravare la posizione del proprio assistito con ulteriori spese e sanzioni, trasformando il diritto di impugnazione in un boomerang processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano formulati in termini del tutto aspecifici e contenevano censure generiche, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono i requisiti che i motivi di ricorso devono rispettare secondo la legge?
Secondo gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, i motivi del ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, pena l’inammissibilità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38048 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38048 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato e del trattamento sanzionatorio adottato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Pr
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