Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce la Necessità di Motivi Specifici
Quando si presenta un appello alla Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti siano chiari, pertinenti e legalmente validi. Un recente provvedimento ha messo nuovamente in luce le conseguenze di un’impugnazione carente di questi requisiti, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione offre un’importante lezione sulla differenza tra una critica di merito, non consentita in sede di legittimità, e una valida censura su un errore di diritto.
Il Caso in Analisi
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Il ricorrente, insoddisfatto della decisione di secondo grado, si è rivolto alla Corte di Cassazione cercando di ottenere una revisione del giudizio. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato, poiché l’impugnazione è stata immediatamente bloccata da un vaglio di ammissibilità negativo.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ma si è fermata a un livello precedente, valutando la stessa struttura dell’atto di impugnazione. La decisione si fonda su un principio cardine del processo di legittimità: non si può chiedere alla Cassazione di riesaminare i fatti o di valutare nuovamente le prove, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente non fossero consentiti dalla legge. Nello specifico, le argomentazioni presentate sono state qualificate come ‘mere doglianze del tutto generiche sulla valutazione delle prove e sul trattamento sanzionatorio’. In altre parole, il ricorrente non ha evidenziato un errore nell’applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, ma si è limitato a esprimere il proprio disaccordo con il modo in cui i giudici avevano interpretato le prove e deciso l’entità della pena. Questo tipo di critica, che attiene al ‘merito’ della vicenda, non rientra tra i compiti della Corte di Cassazione, il cui ruolo è quello di assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge (giudizio di ‘legittimità’). Di conseguenza, il ricorso, essendo privo dei requisiti essenziali, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico e preciso, mirato a individuare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata. Le critiche generiche e la semplice riproposizione di argomenti di merito non solo sono destinate all’insuccesso, ma comportano anche significative sanzioni economiche.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ‘doglianze del tutto generiche’ sulla valutazione delle prove e sul trattamento sanzionatorio, non costituendo motivi consentiti dalla legge per un ricorso in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa insegna questa ordinanza sulla redazione di un ricorso per Cassazione?
L’ordinanza evidenzia che un ricorso per Cassazione deve basarsi su motivi specifici che denunciano errori di diritto e non può limitarsi a una critica generica della valutazione dei fatti o della pena decisa dal giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37292 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37292 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze del tutto generiche sulla valutazione delle prove e sul trattamento sanzionatorio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.