Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Criteri di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa non solo alla sostanza delle questioni, ma anche alla forma e alla specificità dei motivi. Un ricorso inammissibile è l’esito che ogni avvocato vuole evitare, poiché preclude un esame nel merito della vicenda. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico dei requisiti necessari per superare il vaglio di ammissibilità, sottolineando l’importanza di una critica puntuale e non meramente ripetitiva della sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. L’imputato, condannato per il reato di cui all’art. 640 del codice penale, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Suprema Corte, lamentando una presunta violazione di legge e la mancanza di prove a suo carico. Oltre a ciò, veniva contestata la presenza di una circostanza aggravante, quella della minorata difesa.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due punti principali:
1. Violazione di legge: Si contestava la decisione dei giudici di merito in relazione agli articoli 640 del codice penale e 187 del codice di procedura penale, sostenendo una carenza probatoria.
2. Esclusione dell’aggravante: Si chiedeva di non applicare l’aggravante della minorata difesa.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di accoglimento, giungendo a una declaratoria di inammissibilità.
Analisi del Ricorso Inammissibile per Genericità e Ripetitività
Il cuore della decisione della Corte risiede nella valutazione della qualità dei motivi presentati. Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica specifica e mirata contro le motivazioni della sentenza d’appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può semplicemente ridiscutere il fatto, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Per questo, è necessario che il ricorso attacchi specificamente i ragionamenti giuridici del giudice precedente.
Anche il secondo motivo, relativo all’aggravante, è stato considerato inammissibile per genericità. La Corte ha osservato che la questione era stata meramente enunciata ma non sviluppata nell’atto di appello, risultando quindi generica fin dall’origine. Un motivo di ricorso non può essere una semplice affermazione, ma deve essere supportato da un’argomentazione logico-giuridica che ne spieghi le ragioni.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: per evitare una pronuncia di ricorso inammissibile, i motivi di impugnazione devono essere specifici. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione impugnata, ma occorre confrontarsi analiticamente con le ragioni esposte dal giudice. La mera riproposizione di argomenti già sconfitti, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella sentenza d’appello, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un nuovo, non consentito, giudizio di merito. La genericità, inoltre, impedisce alla Corte di comprendere appieno la censura mossa e di valutarne la fondatezza. Nel caso di specie, la Corte ha anche notato come, dalla quantificazione della pena, non emergesse un aumento esplicito per l’aggravante contestata, rendendo la doglianza ulteriormente debole.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito per chi intende adire la Corte di Cassazione: la redazione dell’atto di ricorso è un’operazione tecnica che richiede massima precisione. È indispensabile costruire una critica puntuale, specifica e non ripetitiva, che dialoghi direttamente con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare. In caso contrario, il rischio concreto è quello di vedersi chiudere le porte della Suprema Corte con una declaratoria di ricorso inammissibile.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile se i motivi sono meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza una critica specifica e analitica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando viene semplicemente enunciato senza essere sviluppato con argomentazioni specifiche. Nel caso di specie, la richiesta di escludere un’aggravante era stata solo menzionata nell’atto di appello ma non argomentata, rendendola generica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito in questo caso per un importo di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22370 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22370 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 640 cod. pen. e 187 cod. proc. pen. per mancanza di prova in ordine al reato contestato, è inammissibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi del argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata);
considerato che nell’atto di appello il motivo con il quale si era invocat l’esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa era stato meramente enunciato ma non sviluppato, sicché era generico ab origine e, comunque, dalla quantificazione della pena effettuata in primo grado, non risulta esplicitamente alcun aumento per l’aggravante, dovendosene dedurre la eventuale, supposta valutazione implicita con l’atto di appello al fine di pote coltivare il motivo in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024
Il Consigliere Estensore