Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Nel processo penale, l’atto di impugnazione deve essere redatto con precisione e chiarezza. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi e il mancato rispetto dei termini procedurali possano portare a una declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al pagamento di un’ammenda.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna in Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del suo gravame si basavano essenzialmente su due punti: la contestazione generica dell’affermazione di responsabilità penale e la presunta incompetenza territoriale dei giudici che avevano trattato il caso nei gradi di merito precedenti.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una duplice valutazione: da un lato, la mancanza di specificità del motivo relativo alla responsabilità penale; dall’altro, la tardività dell’eccezione sull’incompetenza territoriale.
Le Motivazioni della Decisione
L’analisi delle motivazioni ci permette di comprendere i principi cardine che regolano le impugnazioni nel nostro ordinamento.
La Necessaria Specificità dei Motivi di Ricorso
Il primo punto affrontato dai Giudici di legittimità riguarda il contenuto del motivo di ricorso. La Corte ha osservato che l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e ritenute infondate dal giudice d’appello. Questo approccio è stato giudicato generico e privo di specificità. Per essere ammissibile, un ricorso non può limitarsi a una mera ripetizione di doglianze già esaminate, ma deve contenere una critica puntuale e argomentata della decisione impugnata, evidenziandone i vizi logici o giuridici in modo specifico. La semplice riproposizione di tesi difensive già vagliate non costituisce un valido motivo di impugnazione.
I Termini Perentori per l’Eccezione di Incompetenza Territoriale
Il secondo argomento, ancora più tecnico, concerne l’incompetenza per territorio. La Corte ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale, sancito dall’art. 21, comma 2, del codice di procedura penale. L’incompetenza territoriale deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro precisi limiti temporali: prima della conclusione dell’udienza preliminare o, in sua assenza, entro il termine previsto per le questioni preliminari al dibattimento (art. 491, comma 1, c.p.p.).
Sollevare tale questione per la prima volta in Cassazione è, pertanto, un’azione tardiva e, di conseguenza, inammissibile. Il legislatore ha previsto questi termini per garantire la stabilità dei processi e impedire che questioni procedurali vengano utilizzate a scopo meramente dilatorio.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione sottolinea un messaggio cruciale per tutti gli operatori del diritto: un’impugnazione efficace deve essere tempestiva e specifica. Presentare un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per la difesa, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di una strategia difensiva attenta, che individui con precisione i vizi della sentenza impugnata e rispetti scrupolosamente i termini previsti dal codice di rito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per due ragioni principali: in primo luogo, il motivo relativo alla responsabilità penale era generico e si limitava a riproporre argomenti già respinti dalla Corte d’Appello, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza. In secondo luogo, l’eccezione di incompetenza territoriale era tardiva.
Quando deve essere sollevata l’eccezione di incompetenza per territorio?
Secondo l’art. 21, comma 2, del codice di procedura penale, l’eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro i termini per la proposizione delle questioni preliminari al dibattimento (art. 491, comma 1, c.p.p.).
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22207 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a San Giorgio a Cremano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della Corte d’appello di L’Aquila
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilit dell’imputato, è privo di specificità perché è basato su generici argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg 2 e 3);
che la censura relativa alla presunta incompetenza territoriale dei giudici di merito è generica e, comunque, non consentita poiché, a mente dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen., l’incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.