Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce il Dovere di Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo la conoscenza del diritto, ma anche un’estrema precisione nella formulazione dei motivi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi generici, assertivi e privi di una critica puntuale alla decisione impugnata. Questa ordinanza offre un’importante lezione sulla necessità di un confronto analitico con le argomentazioni del giudice di merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’accertamento dell’elemento soggettivo di un reato previsto dal D.P.R. 115/2002. Inoltre, contestava il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La richiesta era chiara: l’annullamento della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede in una valutazione nel merito delle questioni sollevate, ma in un vizio procedurale preliminare e assorbente: la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi proposti.
La Mancanza di Specificità e Critica
I giudici di legittimità hanno osservato come i motivi del ricorso fossero privi di specificità in ogni loro parte e del tutto assertivi. In altre parole, il ricorrente si era limitato a enunciare le proprie tesi senza però confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni logiche e giuridiche esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso efficace, sottolinea la Corte, deve essere scandito da una necessaria “critica analisi” della decisione che si intende impugnare, evidenziandone le presunte fallacie.
Le Motivazioni Giuridiche della Inammissibilità
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza precedente. Se il ricorrente non si confronta con tale motivazione, che la Corte ha ritenuto “logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto”, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
I giudici del gravame, secondo la Cassazione, avevano dato conto in modo esauriente degli elementi di prova che fondavano l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato. Ignorare tale percorso argomentativo e limitarsi a riproporre le proprie tesi rende il ricorso sterile e, appunto, inammissibile.
Le Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze significative per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, non essendo stata ravvisata un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che funge da deterrente contro la proposizione di impugnazioni palesemente infondate.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Articolato
Questa ordinanza serve da monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente avere delle ragioni, ma è indispensabile saperle esporre in modo tecnicamente corretto, costruendo un’argomentazione che dialoghi criticamente con la sentenza impugnata. Un ricorso generico o meramente assertivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un aggravio di spese per il proponente. La specificità non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i suoi motivi sono manifestamente infondati, privi di specificità, del tutto assertivi e non svolgono una necessaria critica analitica delle argomentazioni contenute nella decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità, in assenza di colpa, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché la Corte non ha esaminato nel merito le contestazioni del ricorrente?
La Corte non ha esaminato il merito delle questioni (come l’elemento soggettivo del reato) perché la mancanza di specificità e la genericità dei motivi hanno reso il ricorso inammissibile. L’inammissibilità è un filtro processuale che impedisce al giudice di procedere alla valutazione sostanziale delle argomentazioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12495 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 D.P.R. 115/2002, nonché in relazione al mancato riconoscimento del regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello di Caltanissetta, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine all’elemento soggettivo del reato contestato al ricorrente.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024.