Ricorso Inammissibile: la Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della genericità dei motivi presentati. In questa analisi, esaminiamo un’ordinanza che ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: le censure mosse a una sentenza devono essere chiare, specifiche e concrete, non mere enunciazioni di principio.
I Fatti del Caso: Un Appello Vago
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, attraverso il proprio difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado lamentando una presunta mancata valutazione di cause di non punibilità da parte dei giudici.
Tuttavia, l’atto di ricorso si è limitato a invocare in modo del tutto astratto l’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo. Il ricorrente non ha fornito alcuna indicazione specifica su quali fossero, in concreto, tali cause, lasciando il motivo d’appello privo di qualsiasi fondamento fattuale e giuridico specifico.
La Decisione della Corte e il Principio del ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della vicenda processuale, ma si è fermata a un controllo preliminare, rilevando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso.
La conseguenza di tale declaratoria è stata duplice: in primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti minimi di legge.
Le Motivazioni della Decisione: La Genericità come Vizio Insanabile
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando come i motivi dedotti fossero “del tutto generici”. L’impugnazione, infatti, non può risolversi in una critica astratta e indeterminata alla sentenza impugnata. È onere del ricorrente indicare con precisione:
1. Le parti del provvedimento che si contestano.
2. Le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la critica.
3. Le prove che, a suo avviso, sono state ignorate o mal interpretate.
Nel caso di specie, il semplice richiamo all’articolo 129 c.p.p. senza specificare a quale causa di non punibilità (es. prescrizione, amnistia, remissione di querela) ci si riferisse, è stato ritenuto un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità. Un ricorso così formulato non permette alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge, trasformandosi in una richiesta esplorativa inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre un’importante lezione pratica. La redazione di un atto di impugnazione, specialmente se destinato alla Corte di Cassazione, deve essere un esercizio di massima precisione. Ogni doglianza deve essere auto-sufficiente, ovvero deve contenere tutti gli elementi necessari affinché il giudice possa comprenderla e valutarla senza dover ricercare altrove le ragioni del ricorrente. La genericità non è solo un difetto stilistico, ma un vizio procedurale grave che conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. È un monito per i difensori a curare con estrema attenzione la specificità dei motivi, a pena di vanificare l’intero percorso processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto generici. Il ricorrente si è limitato a invocare la mancata valutazione di cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen., senza però indicare in concreto quali fossero tali cause.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta due conseguenze principali: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro). Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Cosa significa che i motivi di un ricorso devono essere specifici?
Significa che il ricorrente non può limitarsi a una critica vaga della sentenza, ma deve indicare con precisione quali parti del provvedimento contesta e per quali specifiche ragioni di fatto e di diritto, fornendo alla Corte tutti gli elementi per comprendere e valutare la censura.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43909 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato infatti che tali motivi sono del tutto generici, in quanto limitati ad invocare nei confronti della sentenza impugnata, emessa in grado di appello, la messa mancata valutazione di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. senza peraltro neppure indicare quali siano in concreto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/10/2024.