Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Quando si presenta un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una decisione. È fondamentale che i motivi del ricorso siano chiari, pertinenti e specifici. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il proponente a significative conseguenze economiche. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti formali di un ricorso e le conseguenze del non rispettarli.
Il Percorso Giudiziario: dall’Appello alla Cassazione
La vicenda trae origine da un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Un soggetto, ritenendosi leso da tale provvedimento, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando le proprie ragioni a una serie di motivi che, tuttavia, non hanno superato il vaglio preliminare della Corte Suprema.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. Questa decisione non rappresenta una valutazione sulla colpevolezza o innocenza, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza procedurale e sulla validità formale dell’impugnazione presentata.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano “consentiti dalla legge in sede di legittimità”. Questo significa che le argomentazioni non rientravano tra quelle che la Cassazione è autorizzata a valutare.
In secondo luogo, e in modo ancora più determinante, i giudici hanno qualificato le doglianze come “aspecifiche rispetto alle ragioni del provvedimento impugnato” e “manifestamente infondate”. In altre parole, il ricorso era stato redatto in termini troppo generici, senza contestare punto per punto le argomentazioni giuridiche della Corte d’Appello. Un ricorso efficace deve creare un dialogo critico con la decisione che contesta, non limitarsi a riproporre le proprie tesi in modo astratto. A sostegno di questa posizione, la Corte ha richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza Galtelli), che ha fissato standard rigorosi sulla specificità dei motivi di ricorso.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
Le implicazioni di una declaratoria di inammissibilità sono severe. Oltre alla conferma definitiva del provvedimento impugnato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità è un diritto che deve essere esercitato con rigore tecnico e precisione argomentativa. La redazione di un ricorso non può essere un atto superficiale, ma deve dimostrare una profonda comprensione della decisione impugnata e delle norme procedurali che regolano il giudizio di Cassazione.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non soddisfa i requisiti procedurali o formali previsti dalla legge, come la specificità dei motivi.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
Perché i motivi del ricorso devono essere ‘specifici’?
Devono essere specifici per permettere al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quali parti della decisione precedente vengono contestate e per quali ragioni giuridiche. Motivi generici o vaghi non consentono questo esame e portano alla declaratoria di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43900 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43900 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FERRARA il 17/04/1954
avverso l’ordinanza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Considerato che i motivi dedotti nel ricorso non sano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche rispetto alle ragioni del provvedimento impugnato e manifestamente infondate quanto alla specificità dell’appello (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 GLYPH i 2024.