Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Esigenza di Motivi Specifici
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale della procedura penale: la necessità di presentare motivi di ricorso specifici e non meramente assertivi. La decisione riguarda un caso in cui un ricorso inammissibile è stato respinto proprio a causa della sua genericità, offrendo spunti importanti sulla corretta redazione degli atti di impugnazione. L’analisi di questa pronuncia è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione non adeguatamente formulata.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente lamentava una presunta mancanza di motivazione da parte dei giudici di secondo grado, sia per quanto riguarda l’affermazione di responsabilità penale sia per il trattamento sanzionatorio applicato. Secondo la difesa, la Corte d’Appello si sarebbe limitata a confermare la decisione del tribunale di primo grado senza un’autonoma e critica valutazione delle doglianze sollevate nell’atto di gravame.
In sostanza, l’imputato sosteneva che i giudici si fossero limitati a una motivazione per relationem, ovvero richiamando le argomentazioni della precedente sentenza, senza però vagliare in modo approfondito i motivi specifici dell’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti “manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi”. Secondo gli Ermellini, le argomentazioni del ricorrente non superavano il livello di “scarne e generiche affermazioni”, senza entrare nel merito della struttura logico-giuridica della sentenza impugnata.
La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale quando non si ravvisa un’assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Giudicato Inammissibile?
La decisione si fonda su principi consolidati in materia di impugnazioni. La Corte ha chiarito perché le censure del ricorrente non potevano trovare accoglimento.
La Necessità di un Confronto Critico con la Sentenza Impugnata
Il punto centrale della pronuncia è che il ricorrente non si è confrontato affatto con la motivazione della Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già sollevate in appello, ma deve contenere una critica specifica e puntuale delle argomentazioni che il giudice di secondo grado ha posto a fondamento della sua decisione. Mancando questo confronto, il ricorso perde la sua funzione e diventa un tentativo inammissibile di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
La Legittimità della Motivazione “per Relationem”
La Cassazione ha ribadito che la motivazione per relationem è uno strumento legittimo, a condizione che la sentenza di primo grado a cui si fa rinvio sia logica, congrua e corretta in punto di diritto. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente utilizzato tale tecnica, poiché l’impianto argomentativo della prima decisione era solido e immune da vizi. La sentenza di secondo grado, quindi, pur richiamando quella precedente, costituiva un provvedimento coerente e idoneo a superare lo scrutinio di legittimità.
Requisiti di Specificità del Ricorso Inammissibile
La Corte ha sottolineato che i motivi di ricorso devono essere scanditi da una “necessaria critica analisi delle argomentazioni” della decisione impugnata e devono contenere una “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso”. Nel caso esaminato, queste condizioni non erano state rispettate, rendendo il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza offre una lezione chiara: il ricorso per Cassazione non è un’ulteriore opportunità per ridiscutere i fatti, ma un rimedio straordinario volto a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per essere ammissibile, un ricorso deve essere redatto con rigore, individuando in modo preciso i vizi della sentenza impugnata e sviluppando argomentazioni giuridiche specifiche. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, che aggrava la posizione processuale del ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, privi di specificità, meramente assertivi e non si confrontano criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
È legittimo che una Corte d’Appello motivi la sua sentenza facendo riferimento a quella di primo grado?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la motivazione ‘per relationem’ è legittima quando la pronuncia di primo grado, a cui si fa riferimento, è logica, congrua e corretta in punto di diritto, e quando la sentenza d’appello dimostra di aver preso in esame le censure mosse dall’appellante.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45387 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45387 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE nato il 22/07/1987
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in punto di affermata responsabilità e di trattamento sanzionatorio.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile,
Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine alla mancanza di motivazione e alla circostanza che i giudici di appello avrebbero condiviso la “scelta sanzionatoria effettuata dal giudice di prime cure, ripetendo più volte che il medesimo aveva correttamente motivato le proprie valutazioni, così riproponendo l’iter argomentativo già svolto dal giudice di primo grado , senza vagliare in alcun modo le doglianze dell’atto di gravame” (così in ricorso) e al richiamo di pacifici principi affermati da questa Corte in materia di motivazione per relationem, infatti, il ricorrente in concreto non si confronta affatto con :a motivazione della Corte di appello, che, anche legittimamente richiamando per relationem la pronuncia di primo grado, appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I motivi, dunque, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.
Per contro, l’impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio d legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive – vertenti unicamente sul trattamento sanzionatorio – ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto no qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insind cabili in sede di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrent pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.
Così deciso il 21/11/2024