Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude le porte all’appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità e sulle ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Il caso riguarda un imputato, condannato in appello per diversi episodi di evasione, che ha tentato di portare le sue ragioni davanti alla Suprema Corte, vedendosi però respingere l’istanza per vizi procedurali insuperabili. Questa decisione evidenzia come il ricorso in Cassazione non sia un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I fatti del processo e i motivi del ricorso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, ha presentato ricorso per Cassazione basando la sua difesa su tre punti principali:
1. Una contestazione sulla sua effettiva responsabilità penale.
2. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. Una critica alla quantificazione della pena (dosimetria), in particolare per l’aumento applicato a titolo di continuazione tra i reati.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto tutti e tre i motivi non meritevoli di essere esaminati nel merito.
Analisi dei motivi di inammissibilità del ricorso
La Corte ha smontato il ricorso pezzo per pezzo, spiegando perché ciascun motivo fosse inammissibile. Questa analisi è fondamentale per comprendere i paletti procedurali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
Primo motivo: la richiesta di una nuova valutazione dei fatti
Il ricorrente, contestando la propria responsabilità, non ha criticato la sentenza d’appello per un’errata applicazione della legge, ma ha chiesto ai giudici di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti per giungere a una conclusione diversa. Questo è un errore comune ma fatale: la Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’ e non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Secondo motivo: un vizio non dedotto in appello
La questione della ‘particolare tenuità del fatto’ non era mai stata sollevata dall’imputato nel precedente grado di giudizio (l’appello). In procedura penale vige il principio devolutivo: i giudici dell’impugnazione possono pronunciarsi solo sui punti della sentenza che sono stati specificamente contestati. Introdurre un motivo nuovo direttamente in Cassazione è una mossa proceduralmente scorretta e, come in questo caso, destinata all’insuccesso.
Terzo motivo: la mera reiterazione delle doglianze
Infine, la critica sulla dosimetria della pena è stata giudicata ‘meramente reiterativa’. Ciò significa che l’imputato si è limitato a ripresentare le stesse lamentele già esposte e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica alla motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano giustificato la loro decisione. Un ricorso in Cassazione deve attaccare la logica giuridica della sentenza impugnata, non riproporre le medesime argomentazioni.
Le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. Il giudizio di Cassazione ha una funzione nomofilattica, ovvero di garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Non può, quindi, trasformarsi in una sede dove si riapre il dibattito sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove, attività riservate ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Dichiarare un ricorso inammissibile significa sanzionare l’abuso dello strumento processuale, utilizzato non per denunciare un errore di diritto, ma per tentare una terza valutazione del merito, non consentita.
Le conclusioni
L’ordinanza è un chiaro monito: per accedere al giudizio di Cassazione, è necessario formulare motivi specifici che denuncino vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non semplici doglianze di fatto. La superficialità nella redazione del ricorso, la presentazione di motivi nuovi o la mera ripetizione di argomentazioni già respinte portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questa, oltre a rendere definitiva la condanna, comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge: il primo chiedeva una nuova valutazione dei fatti, il secondo introduceva una questione non sollevata in appello e il terzo era una semplice ripetizione di argomenti già valutati e respinti dai giudici di merito.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente reiterativo’?
Significa che il motivo si limita a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici nel ragionamento del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che la sentenza di condanna diventa definitiva e non può più essere impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10973 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10973 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 27495/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per più fatti di evasione) e la memoria;
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di cui al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dosimetria della pena con particolare riguardo a quella inflitta a titolo di aument continuazione;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, il primo, TARGA_VEICOLO> non consentito dalla legge, non confrontandosi l’imputato con la motivazione della sentenza impugnata e sollecitando una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti, il secondo perché precluso essendo stato specificamente dedotto in appello, e il terzo perché meramente reiterativo doglianze già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi correttamente valu (cfr., pagg.2 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.