Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17322 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17322 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 01/08/1983
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge e dife
di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. in ordine alla manca riqualificazione giuridica del fatto di reato è generico per indeterminatezza perché privo
requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono
alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’eccessività della pen
non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione ag
aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai prin
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un
congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2025.