Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude la porta
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa sede è tutt’altro che scontato. Una recente ordinanza ci offre lo spunto per analizzare i motivi che possono portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, una decisione che non solo pone fine al percorso giudiziario ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Vediamo nel dettaglio perché la specificità e la novità dei motivi sono requisiti imprescindibili.
Il caso in esame: un appello respinto
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’interessato si è rivolto alla Suprema Corte lamentando, in sostanza, due principali vizi della decisione di secondo grado: una presunta carenza di motivazione e un’errata valutazione sulla recidiva.
Il ricorrente, tuttavia, non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Corte di Cassazione, vedendo la sua iniziativa bloccata sul nascere.
L’analisi del ricorso inammissibile da parte della Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha esaminato i motivi del ricorso, giudicandoli non conformi ai requisiti richiesti dalla legge per un giudizio di legittimità. L’analisi si è concentrata su due aspetti cruciali che hanno determinato l’esito negativo.
Il primo motivo: la manifesta genericità
Il primo motivo di doglianza è stato ritenuto affetto da ‘manifesta genericità’. Il ricorrente aveva denunciato una mancanza di motivazione da parte della Corte d’Appello senza però specificare quali fossero i rilievi critici, sollevati nell’atto di appello, che erano rimasti senza risposta. In pratica, una critica vaga non permette alla Cassazione di esercitare il proprio controllo, poiché non vengono indicati con precisione i punti della sentenza impugnata che si ritengono viziati. Il giudizio di legittimità richiede censure specifiche e puntuali, non lamentele generiche.
Il secondo motivo: la replica di censure già valutate
Il secondo motivo, relativo al giudizio sulla ritenuta recidiva, è stato considerato una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dai giudici di merito. La Corte ha osservato come le argomentazioni della Corte d’Appello fossero ‘giuridicamente corrette, puntuali e coerenti’. Replicare semplicemente le stesse censure, senza evidenziare vizi logici o giuridici manifesti nella decisione impugnata, trasforma il ricorso per cassazione in un tentativo di ottenere un terzo giudizio di merito, funzione che non le compete. Per questo motivo, anche questa censura è stata ritenuta inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione si fonda sul principio consolidato per cui il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono riproporre le medesime questioni di fatto. Il ruolo della Suprema Corte è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione (giudizio di legittimità), non di riesaminare le prove. Quando i motivi di ricorso sono generici o si limitano a ripetere argomentazioni già disattese con motivazioni adeguate, il ricorso non può essere accolto. La Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano già fornito risposte corrette e logiche alle doglianze difensive, rendendo il giudizio incensurabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la declaratoria di ricorso inammissibile. Tale esito, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, comporta due conseguenze automatiche e onerose per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, sottolineando la serietà e il rigore richiesti per adire la Suprema Corte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati non sono consentiti dalla legge, ad esempio perché affetti da ‘manifesta genericità’ o perché si limitano a replicare censure già esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazioni adeguate.
Cosa si intende per ‘manifesta genericità’ di un motivo di ricorso?
Si ha ‘manifesta genericità’ quando il ricorso denuncia un vizio, come la mancanza di motivazione, senza però indicare in modo specifico e puntuale quali critiche o argomenti sollevati nei precedenti gradi di giudizio non avrebbero ricevuto risposta, impedendo così alla Corte di effettuare un controllo mirato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15510 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LERCARA FRIDDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME:in° avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità fin quanto il primo è affetto da manifesta genericità perché denunzia una asserita mancanza di motivazione senza indicare quali siano i rilievi critici devoluti l’appello rimasti privi di scrutinio e risposta mentre ill secondo, con riguardo al giudizi ritenuta recidiva, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giud merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglia difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche /così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2024.