Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19763 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19763 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 06/01/1973
avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 3486/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 368, 610 e
582 cod. pen);
Esaminati i motivi di ricorso nonché i “motivi aggiunti” in data 16 aprile 2025;
Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso relative alla violazione
di legge e al preteso difetto di correlazione tra imputazione e sentenza con riguardo all fattispecie di cui all’art. 610 cod. pen. (riproposte con i “motivi aggiunti”), ri
manifestamente infondate e prive di specificità in quanto non si confrontano con l argomentazioni adeguatamente esposte dai giudici di merito (v. in particolare p. 3);
Ritenuto che le censure contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso relative al
vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contest alla attendibilità della persona offesa (pure ribadite con i “motivi aggiunti”), ris
meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attrave l’alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica adeguata valutazione degli elementi di prova;
Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso – relativo alla negata concessione del attenuanti generiche – è privo di specificità là dove la Corte territoriale ha rappresenta gravità dei fatti e la congruità della risposta sanzionatoria (pag. 4);
Ritenuto, infine, che le doglianze contenute nei motivi aggiunti, relative al risarcimento danni e all’entità della provvisionale, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello.
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2025