Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Nuove Valutazioni
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando l’impugnazione è generica e tenta di introdurre una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta al giudice di legittimità. Questa ordinanza offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio in Cassazione e i requisiti essenziali che un ricorso deve possedere per essere esaminato nel merito.
Il Contesto del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’imputato, condannato nei gradi di merito, ha tentato di contestare l’affermazione della sua responsabilità penale. Il suo ricorso si basava su un unico motivo, volto a denunciare una presunta violazione di legge e un difetto di motivazione nella sentenza impugnata. Tuttavia, la difesa non si è limitata a evidenziare errori giuridici, ma ha cercato di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa interpretazione delle prove raccolte durante il processo.
I Limiti del Giudizio di Cassazione
La Corte Suprema ha respinto categoricamente questo approccio. I giudici hanno sottolineato che il ricorso era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. In particolare, il motivo d’impugnazione è stato ritenuto generico e indeterminato perché non indicava con precisione gli elementi specifici su cui si fondava la critica alla sentenza, impedendo così alla Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Il ruolo della Corte di Cassazione, come ribadito nell’ordinanza, non è quello di un “terzo grado” di giudizio nel quale riesaminare le prove e l’attendibilità delle fonti. La sua funzione è quella di verificare la correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito dal giudice precedente. Non può, quindi, sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata nei gradi di merito, né confrontare la motivazione della sentenza con altri possibili modelli di ragionamento.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su due pilastri principali. In primo luogo, la genericità del ricorso. La legge richiede che chi impugna una sentenza indichi in modo chiaro e specifico le ragioni della sua doglianza, fornendo al giudice gli strumenti per comprendere la censura. Un ricorso inammissibile, come quello in esame, si limita a una critica generale senza individuare i passaggi errati della motivazione o le norme violate.
In secondo luogo, il tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito. Il ricorrente ha proposto una rilettura dei dati processuali e una diversa ricostruzione storica dei fatti, attività precluse in sede di legittimità. La Cassazione ha citato un suo precedente autorevole (sentenza Jakani delle Sezioni Unite) per ribadire che non può saggiare la tenuta logica di una pronuncia confrontandola con modelli argomentativi esterni. Il suo compito è verificare la coerenza interna della motivazione, non la sua preferibilità rispetto ad altre possibili interpretazioni.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma che la via del ricorso in Cassazione è stretta e richiede un rigore tecnico elevato. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta conseguenze negative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: per avere successo in Cassazione, è indispensabile concentrarsi sui vizi di legittimità della sentenza (violazioni di legge o difetti logici evidenti della motivazione), evitando di trasformare il ricorso in un appello mascherato volto a ridiscutere i fatti già accertati.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ovvero non indica chiaramente gli elementi specifici che sostengono la censura, impedendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o proporre una diversa ricostruzione dei fatti. Il suo compito è limitato al controllo di legittimità, cioè a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza fondati motivi. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42686 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42686 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i delitti ascritti all’odierno ricorrente, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, ancora, che il ricorso si risolve in una diversa lettura dei dati processuali, in una differente ricostruzione storica dei fatti e in un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, così proponendo questioni non scrutinabili in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore