Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Suoi Limiti
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, è fondamentale comprendere i confini del potere della Corte di Cassazione. Un recente provvedimento ha offerto un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando che la Suprema Corte non è un ‘terzo grado di merito’ dove si possono ridiscutere i fatti. Analizziamo questa importante ordinanza per capire i principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
Il caso in esame: un tentativo di riesame dei fatti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso, secondo quanto rilevato dalla Suprema Corte, non sollevavano questioni sulla corretta applicazione della legge, ma si limitavano a proporre una ‘rilettura’ delle prove e delle circostanze di fatto. In sostanza, il ricorrente offriva una versione alternativa e antagonista rispetto a quella, logicamente argomentata, che i giudici d’appello avevano posto a fondamento della loro decisione.
La decisione della Suprema Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) servono ad accertare i fatti e a valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente, senza poter entrare nuovamente nel merito della vicenda fattuale.
Le motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza sono nette e si basano su due pilastri argomentativi.
In primo luogo, la Corte ha ribadito la preclusione a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi. Se la motivazione della sentenza impugnata è adeguata, logica e priva di contraddizioni, come nel caso di specie, la Cassazione non può sostituirla con una diversa analisi. I motivi del ricorso erano, di fatto, una richiesta di rivalutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
In secondo luogo, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (sentenza Jakani delle Sezioni Unite), la Corte ha specificato che il suo ruolo non è quello di ‘saggiare la tenuta logica’ della pronuncia impugnata confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento. Il controllo di legittimità si concentra sulla coerenza interna della motivazione del giudice di merito, non sulla sua ‘sostituibilità’ con un’altra argomentazione altrettanto plausibile.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità specifici (violazione di legge o vizi della motivazione) e non può trasformarsi in un pretesto per ottenere una terza valutazione dei fatti. Una strategia processuale non conforme a questi principi non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche significative sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati non riguardavano errori di diritto, ma si limitavano a proporre una rilettura e una diversa valutazione delle prove e dei fatti, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con motivi non consentiti.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove?
No, la Corte di Cassazione non riesamina le prove. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria, senza entrare nel merito dei fatti accertati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6430 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6430 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVEZZANO il 24/06/1993
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che i due motivi di ricorso si risolvono in una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella prospettata dalla Corte di appello alle pagine 4-6 della sentenza impugnata, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizione di merito, sviluppata in risposta alle identiche questioni di merito oggi reiterate con il ricorso;
ritenuto, pertanto, che i motivi sono inammissibili, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 21 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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