Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte
Navigare le complesse acque del sistema giudiziario richiede precisione e una profonda conoscenza delle regole processuali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile, ci offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità e sugli errori da evitare quando ci si rivolge al massimo organo della giustizia italiana. L’ordinanza in esame chiarisce in modo netto perché non è possibile trasformare un appello in Cassazione in un terzo grado di giudizio sui fatti e sottolinea la necessità di formulare i motivi di ricorso con rigore tecnico.
Il Contesto del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di rapina, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. Il primo contestava la qualificazione giuridica del fatto, ovvero come il reato fosse stato inquadrato legalmente; il secondo, invece, lamentava in modo generico e cumulativo tutti i possibili vizi di motivazione della sentenza d’appello.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha analizzato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e, di conseguenza, per l’inammissibilità dell’intero ricorso.
La Rivalutazione dei Fatti: Un Limite Invalicabile
Con riferimento al primo motivo, i giudici hanno osservato che le argomentazioni del ricorrente, pur presentate come una violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove. Si chiedeva alla Corte di riconsiderare elementi fattuali già ampiamente discussi e motivatamente decisi dalla Corte d’Appello. Questo tipo di richiesta è estraneo al cosiddetto “sindacato di legittimità”, che è il compito esclusivo della Cassazione. La Corte non può riesaminare le prove, ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
La Confusione sui Vizi di Motivazione
Il secondo motivo è stato giudicato ancora più problematico. Il ricorrente ha contestato la sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, mescolando tutti questi vizi senza distinguerli. La Cassazione ha ribadito, citando un’importante sentenza delle Sezioni Unite, che questi vizi sono eterogenei e incompatibili tra loro. Denunciarli tutti insieme dimostra una “confusione concettuale” sulla funzione del ricorso e rende il motivo generico e, pertanto, inammissibile. Non si può, in sostanza, lanciare una critica onnicomprensiva sperando che la Corte trovi un difetto; è necessario individuare con precisione il vizio specifico e argomentarlo puntualmente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha rilevato che il ricorso doveva essere dichiarato ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito (primo grado e appello), dove si accertano i fatti, e il giudizio di legittimità (Cassazione), dove si controlla la corretta applicazione del diritto. Qualsiasi tentativo di superare questo confine, chiedendo alla Cassazione una nuova valutazione delle prove, è destinato a fallire. Allo stesso modo, la formulazione dei motivi deve essere rigorosa e tecnicamente precisa, identificando il vizio specifico che si intende denunciare.
Le Conclusioni: La Decisione Finale e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata imposta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende, una misura prevista per scoraggiare ricorsi palesemente infondati. Questa decisione serve da monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario, non una terza possibilità di discutere i fatti. Per avere successo, è essenziale concentrarsi esclusivamente sulle questioni di diritto e sui vizi logici della motivazione, presentandoli in modo chiaro, distinto e conforme alle regole procedurali.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità, che si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter rivalutare le risultanze probatorie già esaminate dai giudici di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aver contestato tutti i vizi di motivazione contemporaneamente?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i diversi vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) sono, per espressa previsione di legge, eterogenei e incompatibili tra loro. Non possono essere cumulati per contestare lo stesso punto della motivazione, in quanto ciò dimostra una confusione concettuale sulla funzione del ricorso.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31649 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31649 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione legge e il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della contestata, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatt motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probato estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazio specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merit veda, in particolare, pag. 4 e 5);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano promiscuamente tutti i vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà manifesta illogicità) non è consentito in sede di legittimità ed è di dimostrativo della confusione concettuale sulla funzione del ricorso in Cassazio (in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione son espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibi sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione -Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Con igliere estensore
La Presidente