Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Il percorso della giustizia è scandito da regole precise, soprattutto quando si giunge all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ha ribadito con fermezza i paletti che delimitano l’accesso a questa sede, chiarendo cosa rende un ricorso inammissibile. La decisione offre spunti cruciali per comprendere che la Cassazione non è un terzo grado di processo dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
La Vicenda Processuale
Il caso in esame nasce da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.). L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, si è rivolto alla Suprema Corte, sperando di ottenere un ribaltamento del verdetto. Tuttavia, la sua iniziativa si è scontrata con i rigidi criteri di ammissibilità del ricorso in Cassazione.
Perché il Ricorso è Inammissibile: Le Regole della Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di due motivazioni distinte ma ugualmente importanti, che delineano chiaramente i limiti del suo potere di revisione.
Il Divieto di Rivalutare i Fatti nel Merito
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa delle censure mosse dal ricorrente. Secondo i giudici supremi, le argomentazioni presentate non miravano a evidenziare un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza d’appello, bensì a proporre una “diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa”. In altre parole, si chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e gli elementi fattuali per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Questo è un compito che esula completamente dalle funzioni della Corte di Cassazione, la quale è “giudice di legittimità” e non “giudice di merito”. Il suo ruolo non è stabilire come sono andati i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
L’inammissibilità dei Motivi Nuovi
Il secondo punto, altrettanto decisivo, riguarda una specifica censura relativa alla determinazione della pena (la cosiddetta “dosimetria”). Il ricorrente si lamentava di come fosse stata quantificata la sanzione, ma questo argomento non era mai stato sollevato nell’atto di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotti in Cassazione motivi che non siano stati presentati in appello. Questa regola serve a garantire l’ordine processuale ed evitare che le parti possano “tenere in serbo” delle contestazioni per giocarle solo nell’ultimo grado di giudizio. Poiché la questione non era stata precedentemente sottoposta alla Corte d’Appello, è stata dichiarata inammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte ha sottolineato come le censure del ricorrente fossero dirette a una “non consentita rilettura degli elementi probatori”, senza un reale confronto con l’apparato argomentativo, definito “puntuale e logico”, della Corte d’Appello. La valutazione globale delle prove, effettuata nel precedente grado, era stata ritenuta corretta e immune da vizi. Per quanto riguarda la dosimetria della pena, la Corte ha semplicemente rilevato la violazione procedurale, evidenziando che l’atto di appello si concentrava unicamente sull’affermazione di responsabilità, tralasciando ogni critica sulla quantificazione della pena.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso in Cassazione non è una terza chance per rimettere tutto in discussione. Deve essere fondato su vizi specifici della sentenza impugnata, legati a violazioni di legge o a difetti manifesti di logica nella motivazione, e non può introdurre questioni nuove mai dibattute prima. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la strategia difensiva deve essere costruita in modo completo sin dai primi gradi di giudizio, poiché le omissioni non potranno essere sanate davanti alla Suprema Corte.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può effettuare una nuova valutazione delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non ricostruire i fatti.
Cosa succede se un motivo di ricorso non viene presentato in appello ma sollevato per la prima volta in Cassazione?
Quel motivo di ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito dall’art. 606, comma 3, c.p.p., non è possibile introdurre in sede di legittimità questioni che non siano state oggetto dei motivi di appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1865 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1865 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONZA il 28/03/1965
avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
P'(
N. 28423/24 Com
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 372 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio, facendo corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte e adoperando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;
Ritenuto che la censura di cui a pag. 6 del ricorso relativa alla dosimetria della pena non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello che verteva unicamente sulla affermazione di responsabilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024