Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’esito di un processo non è sempre definitivo dopo la sentenza d’appello. Esiste un ulteriore grado di giudizio, la Corte di Cassazione, ma il suo ruolo è molto specifico. Comprendere i limiti di questo giudizio è fondamentale per evitare un ricorso inammissibile, come dimostra una recente ordinanza. Questo provvedimento ci offre uno spunto chiaro su cosa non si può chiedere ai giudici di legittimità, pena il rigetto dell’istanza e la condanna a sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Nelle sue motivazioni, il ricorrente non ha sollevato questioni relative a errori di diritto o vizi procedurali, ma ha contestato la valutazione dei fatti e degli accadimenti così come ricostruita dai giudici dei precedenti gradi. In sostanza, ha proposto una propria interpretazione alternativa, chiedendo alla Suprema Corte di riesaminare il merito della vicenda.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha risolto il caso con un’ordinanza tanto sintetica quanto netta. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile perché “manifestamente infondato”. La Corte non è entrata nel vivo delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un controllo preliminare, rilevando che le questioni sollevate erano estranee all’ambito del proprio giudizio. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il suo compito non è quello di essere un “terzo grado di merito”. La Cassazione è un giudice di legittimità, il cui ruolo è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non può, quindi, procedere a una nuova e diversa valutazione del fatto o a una riconsiderazione delle prove.
Le questioni sollevate dal ricorrente, attinenti a un’interpretazione alternativa degli eventi, erano già state “ampiamente esaminate nelle sentenze di merito”. Tentare di riproporle in sede di legittimità costituisce un errore procedurale che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La Corte ha ribadito che una valutazione del fatto non è “suscettibile di una rivalutazione in questa sede”, chiudendo così ogni possibilità di discussione sul merito della vicenda.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per avere successo, deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità: errata applicazione di norme di legge, vizi di motivazione logica o giuridica della sentenza impugnata, o errori procedurali. Tentare di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio, dove ridiscutere i fatti, non solo è inutile ma anche controproducente. Come dimostra il caso in esame, un ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della decisione precedente, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente, con la condanna al pagamento dei costi processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proponeva questioni relative alla valutazione dei fatti e un’interpretazione alternativa degli eventi, argomenti che non possono essere riesaminati in sede di legittimità. La Cassazione non è un giudice di merito.
Cosa significa che un ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che le ragioni dell’appello sono così evidentemente prive di fondamento giuridico da non richiedere un esame approfondito. In questo caso, la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, già ampiamente esaminati nei gradi precedenti, rendeva il ricorso palesemente infondato.
Quali sono state le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10789 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10789 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VILLA DI BRIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che il è manifestamente infondato, ponendo questioni attinenti alla valutazione del fatto e prospettando un’interpretazione alternativa degli accadimenti, già ampiamente esaminati nelle sentenze di merito e non suscettibile di una rivalutazione in questa sede ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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