Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non rappresenta una terza occasione per discutere i fatti di una causa. L’ordinanza n. 727/2024 della Settima Sezione Penale ce lo ricorda chiaramente, dichiarando un ricorso inammissibile e delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Questo provvedimento è un monito fondamentale sull’importanza di formulare censure appropriate, pena il rigetto dell’istanza e ulteriori sanzioni.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Catania. La difesa, non accettando la condanna del proprio assistito, ha tentato di portare la questione all’attenzione della Suprema Corte. Nel suo appello, l’imputato ha anche richiesto che il suo caso fosse discusso in pubblica udienza presso una Sezione ordinaria, contestando la valutazione di inammissibilità preliminare.
Tuttavia, le argomentazioni presentate non hanno superato il vaglio della Corte di Cassazione, che le ha ritenute inadeguate per un giudizio di legittimità.
L’Analisi della Corte: perché il ricorso è inammissibile
La Corte Suprema ha stabilito che i motivi addotti dall’imputato non erano ammissibili per legge. Essi non denunciavano un errore di diritto o un vizio logico nella sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre le stesse questionali già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione dei fatti, un compito che non le spetta.
I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse costruito la sua decisione su elementi indiziari ‘plurimi, convergenti e univoci’, offrendo una motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta, sia nella ricostruzione del reato sia nel negare la qualificazione dei fatti come semplice favoreggiamento.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi cardine della procedura penale.
La Distinzione tra Fatto e Diritto
Il cuore della pronuncia risiede nella netta separazione tra il giudizio di merito (primo e secondo grado) e il giudizio di legittimità (Cassazione). La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo giudice’ dei fatti, ma di custode della corretta applicazione della legge. Le ‘mere doglianze in punto di fatto’ – ovvero il semplice disaccordo con la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito – non costituiscono un valido motivo di ricorso.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche la critica relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata respinta. La Corte di Cassazione ha osservato che la decisione del giudice di merito era basata su una valutazione non manifestamente illogica o errata in diritto. La difesa aveva indicato elementi ‘positivi’ che la Corte d’Appello aveva ritenuto, con motivazione adeguata, irrilevanti e inconsistenti. Anche in questo caso, si trattava di una valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi macroscopici, qui assenti.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente:
1. La Condanna alle Spese Processuali: L’imputato è stato obbligato a pagare i costi del procedimento.
2. Il Pagamento di una Sanzione: È stata disposta una condanna al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per aver intrapreso un’impugnazione temeraria o manifestamente infondata.
Questo caso insegna che l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, riservato alla denuncia di specifici errori di diritto e non a un generico tentativo di ottenere una nuova valutazione del caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati semplici lamentele sui fatti (‘doglianze in punto di fatto’), generiche e ripetitive di argomenti già correttamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello, e quindi non ammessi nel giudizio di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina le prove o i fatti del processo per decidere chi ha torto o ragione. Il suo compito è solo quello di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e senza contraddizioni.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 727 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 727 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 26/08/1974
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letta la memoria difensiva presentata dal ricorrente con la quale si chiede che il ricorso sia assegnato alla Sezione ordinaria e trattato in pubblica udienza, contestando la rilevata inammissibilità dei motivi;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici rilevanti questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 della sentenza impugnata quanto alla ricostruzione della vicenda delittuosa operata attraverso plurimi, convergenti e univoci elementi indiziari, puntualmente esposti dalla Corte territoriale senza manifeste fratture logiche, anche al fine di disattendere la tesi difensiva di qualificazione dei fatti in favoreggiamento; pag. 5 della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche, fondato su una valutazione non manifestamente illogica o errata in diritto della irrilevanza e inconsistenza degli elementi “positivi” indicati dalla difesa nell’appello);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023