Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte all’Appello
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso non è automatico. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto quando non rispetta i rigidi criteri previsti dalla legge. Analizziamo insieme perché i motivi di appello devono essere specifici e pertinenti per superare il vaglio della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova. L’imputato, ritenendo la decisione ingiusta, ha tentato di far valere le proprie ragioni dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando questioni relative alla sua responsabilità penale e a presunte carenze motivazionali nella sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo alla vicenda, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle accuse, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi presentati dal ricorrente. La conseguenza è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che definiscono i limiti del giudizio di legittimità.
Doglianze Generiche e Ripetitive
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura dei motivi addotti. La Corte ha osservato che le argomentazioni del ricorrente erano ‘generiche e meramente riproduttive’ di profili già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha sollevato nuove questioni di diritto o vizi specifici della sentenza, ma ha tentato di ottenere un terzo giudizio sui medesimi fatti. Questo non è consentito in sede di legittimità, il cui compito non è rivalutare le prove, ma assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge.
Censure Manifestamente Infondate
In secondo luogo, le censure relative a presunte carenze di motivazione e al mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio da parte del giudice (ex art. 441, comma 5, c.p.p.) sono state giudicate ‘manifestamente infondate’. La Suprema Corte ha evidenziato come dalla stessa sentenza impugnata emergesse che l’acquisizione di ulteriori prove non era ‘assolutamente necessaria’ per l’accertamento dei fatti. Di conseguenza, la critica mossa dal ricorrente era priva di fondamento giuridico e non idonea a scalfire la logicità e coerenza della decisione di merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sul fatto. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, è indispensabile formulare motivi specifici, che denuncino reali violazioni di legge o vizi logici della motivazione, senza limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già disattese nei gradi precedenti. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria serve da monito, sottolineando la necessità di un uso ponderato e appropriato di questo strumento di impugnazione, per non gravare inutilmente il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a riproporre questioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, e le censure sollevate erano manifestamente infondate.
Cosa significa che il ricorso si basava su ‘doglianze generiche e meramente riproduttive’?
Significa che l’appellante non ha evidenziato specifici errori di diritto o vizi di motivazione nella sentenza impugnata, ma ha semplicemente ripetuto le stesse argomentazioni difensive già esaminate e rigettate nel precedente grado di giudizio, tentando impropriamente di ottenere un nuovo esame dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte di Cassazione con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 705 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 705 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MASSA il 17/12/1984
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. da 1 a 3, sulla ritenuta responsabilità concorsuale per il contestato reato) e da censure manifestamente infondate (quanto alle carenze motivazionali e al mancato esercizio del potere d’ufficio ex art. 441, comma 5 cod. proc. pen. i a fronte di mezzo di prova che dalla stessa motivazione della sentenza impugnata risulta non “assolutamente” necessario per l’accertamento del fatto).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10111/2023