Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte
Presentare un ricorso in Cassazione non significa ottenere un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti. La Corte Suprema di Cassazione ha un ruolo ben preciso: quello di giudice della legittimità. Una recente ordinanza ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e offrendo importanti spunti sulla redazione degli atti di impugnazione e sulla strategia difensiva. Vediamo insieme i dettagli di questa decisione e le lezioni che possiamo trarne.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano essenzialmente due: contestava l’affermazione della sua responsabilità penale e lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sostanzialmente, chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare gli elementi di prova già valutati nei gradi di merito e di concedergli un beneficio che non aveva specificamente richiesto in appello.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale che ogni avvocato dovrebbe sempre tenere a mente.
La Rivalutazione del Merito: Un Limite Invalicabile
Il primo motivo di inammissibilità riguarda la richiesta di una nuova valutazione delle prove. La Corte ha osservato che le questioni relative all’affermazione di responsabilità erano già state affrontate e risolte in modo puntuale e logico dalla Corte d’Appello, che aveva basato la sua decisione su elementi concreti come le dichiarazioni della persona offesa e la titolarità di una carta di accredito.
Tentare di sottoporre alla Cassazione una diversa lettura di questi elementi si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito, un’attività preclusa al giudice di legittimità. Il compito della Suprema Corte non è decidere se l’imputato ‘ha ragione’ nel merito, ma solo se i giudici precedenti hanno applicato correttamente la legge e hanno motivato la loro sentenza in modo adeguato, logico e privo di contraddizioni.
La Catena Devolutiva e il Secondo Motivo del Ricorso Inammissibile
Il secondo, e forse più tecnico, motivo di inammissibilità è legato alla cosiddetta ‘catena devolutiva’. L’imputato si doleva del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Tuttavia, la Corte ha rilevato che questa specifica questione non era stata sollevata con l’atto di appello.
Questo ha comportato l’interruzione della catena devolutiva: il potere del giudice di secondo grado è limitato ai punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente impugnati. Se una questione non viene devoluta al giudice d’appello, la relativa statuizione del primo giudice passa in giudicato, cioè diventa definitiva e non può più essere messa in discussione. Di conseguenza, sollevare tale questione per la prima volta in Cassazione è un tentativo tardivo e, perciò, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state lineari. In primo luogo, il ricorso, per quanto riguarda la valutazione della responsabilità, non evidenziava vizi di legittimità (come una motivazione illogica o contraddittoria), ma si limitava a proporre una diversa interpretazione delle prove, tipica di un giudizio di merito. In secondo luogo, la doglianza sulle attenuanti generiche era nuova, poiché non era stata oggetto di uno specifico motivo di appello. Questo ha reso quella parte della sentenza di primo grado definitiva, impedendone l’esame sia in appello che in Cassazione. La Corte ha quindi concluso per l’inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in questi casi.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale sull’importanza della strategia processuale e della corretta redazione degli atti di impugnazione. Dimostra che non è possibile ‘riservarsi’ motivi di doglianza per i gradi successivi di giudizio. Ogni atto di appello deve essere completo e deve attaccare specificamente tutti i punti della sentenza che si intendono contestare. Tentare di introdurre nuove questioni in Cassazione o chiedere un mero riesame dei fatti si scontra inevitabilmente con una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente spreco di tempo, risorse e la condanna a ulteriori spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: in primo luogo, le censure relative all’affermazione di responsabilità si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa alla Corte di Cassazione. In secondo luogo, la questione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non era stata sollevata nell’atto di appello, interrompendo così la catena devolutiva.
Cosa significa che si è interrotta la ‘catena devolutiva’?
Significa che il ricorrente non ha contestato specificamente una parte della sentenza di primo grado (quella sulle attenuanti generiche) nel suo atto di appello. Di conseguenza, quella parte della decisione è diventata definitiva (‘passata in giudicato’) e non poteva più essere discussa né davanti alla Corte d’Appello né, tantomeno, davanti alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non riesamina le prove nel merito. Il suo compito è svolgere un ‘giudizio di legittimità’, ossia verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano fornito una motivazione logica, coerente e non contraddittoria per la loro decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45483 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45483 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BRESCIA il 23/10/1984
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME e le memorie sopravvenuta, Rilevato che con il ricorso vengono esposte censure in relazione all’affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; considerato che le questioni relative all’affermazione di responsabilità sono già state sollevate con l’atto di appello e sono state puntualmente affrontate dalla Corte di merito che (ai fogli 3 e 4) ha illustrato i plurimi elementi a carico dell’imputato (tra l’altro, dichiarazioni della persona offesa e titolarità della carta di accredito);
considerato che, a fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni il ricorso si risolve in una rivalutazione delle emergenze processuali in una prospettiva difensiva, così sottoponendo al giudice di legittimità valutazioni di merito la cui delibazione è preclusa alla Corte di cassazione;
considerato che con l’atto di appello non risultano sollevate questioni relative alle circostanze attenuanti generiche, con conseguente interruzione della catena devolutiva. A fronte di tale evenienza, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, COGNOME, Rv. 274346).
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024.