Ricorso inammissibile: quando i motivi non possono essere esaminati
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere dichiarata un ricorso inammissibile se non vengono rispettate le regole procedurali che governano i gradi di giudizio. La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: i motivi del ricorso per cassazione devono essere circoscritti a quanto già dibattuto e deciso nel giudizio d’appello. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni della decisione.
I fatti del caso
Una persona, dopo aver ricevuto una sentenza di condanna dalla Corte d’Appello di L’Aquila, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Nel suo ricorso, ha sollevato questioni relative alla sua responsabilità per il reato contestato. Nello specifico, le doglianze riguardavano una presunta omessa motivazione da parte dei giudici sui requisiti del reato e sulla mancanza di prove a suo carico.
La decisione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha analizzato i motivi presentati e li ha immediatamente dichiarati inammissibili. La ragione di questa decisione è tanto semplice quanto rigorosa: le questioni sulla responsabilità penale non erano mai state oggetto del precedente giudizio d’appello. In quella sede, infatti, l’imputata aveva limitato il suo gravame esclusivamente alla contestazione del trattamento sanzionatorio, ovvero la quantità e il tipo di pena inflitta. Di conseguenza, non avendo contestato la propria colpevolezza in appello, l’aveva di fatto accettata, rendendo impossibile sollevare la questione per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di un principio cardine del nostro sistema processuale. Il giudizio di legittimità, svolto dalla Cassazione, non è un terzo grado di merito dove si possono riesaminare i fatti o introdurre nuove questioni. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti, ma solo entro i limiti di quanto è stato loro devoluto con l’atto di appello. Poiché l’appello si concentrava solo sulla pena, ogni argomento relativo alla colpevolezza era ormai precluso. Pertanto, i motivi del ricorso sono stati ritenuti non consentiti dalla legge in quella sede.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza cruciale di definire con precisione l’oggetto del proprio gravame sin dal primo atto di appello. Ciò che non viene contestato si considera ‘passato in giudicato’ implicitamente, e non può essere recuperato in un momento successivo. La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito inutilmente la Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava questioni sulla responsabilità penale che non erano state oggetto del precedente atto di appello, il quale si limitava a contestare unicamente il trattamento sanzionatorio.
È possibile presentare nuovi motivi di contestazione per la prima volta in Cassazione?
No, non è possibile. Il ricorso per Cassazione deve vertere sulle stesse questioni già sottoposte al giudice d’appello. Introdurre nuove doglianze in sede di legittimità rende il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22749 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 172 – R.G. n. 16024
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sulla responsabilità per il contestato reato di cui al capo A)(in ragione di omessa motivazione sui requisiti e mancanza di prove), non oggetto di appello (oggetto del gravame era solo il trattamento sanzionatorio);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024.