Ricorso inammissibile: Quando l’Appello Supera i Limiti del Giudicato
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del diritto di impugnazione nel processo penale. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno dichiarato un ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: non si possono rimettere in discussione questioni già coperte da una decisione definitiva, il cosiddetto “giudicato”. Questo caso evidenzia le conseguenze negative, anche economiche, per chi tenta di forzare i confini stabiliti da una precedente pronuncia della stessa Corte Suprema.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Tuttavia, il punto cruciale è che quella sentenza era stata emessa a seguito di un precedente annullamento da parte della Corte di Cassazione. In quella prima occasione, la Cassazione aveva annullato la decisione di secondo grado, ma soltanto per quanto riguarda il “trattamento sanzionatorio”, ossia la determinazione della pena.
Nonostante questo perimetro ben definito, la ricorrente, nel suo nuovo appello, ha tentato di contestare nuovamente l’accertamento della sua responsabilità penale. In pratica, ha cercato di riaprire una discussione sulla sua colpevolezza, un capitolo che la precedente sentenza della Cassazione aveva implicitamente chiuso.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha respinto seccamente il tentativo della ricorrente. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di una motivazione chiara e ineccepibile: i motivi proposti non erano consentiti perché andavano oltre il mandato conferito dalla precedente sentenza di annullamento.
La Corte ha sottolineato che, mentre il trattamento sanzionatorio era l’unico punto ancora aperto alla discussione, l’accertamento della responsabilità era ormai coperto da giudicato. Di conseguenza, ogni doglianza su quel punto era preclusa. La decisione è stata accompagnata dalla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente infondato.
Le Motivazioni: Il Principio del Giudicato Parziale
La motivazione della Corte si fonda sul principio del “giudicato parziale” o “progressivo”. Quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza con rinvio, ma solo su specifici punti (in questo caso, la sanzione), tutte le altre parti della sentenza non toccate dall’annullamento diventano definitive e irrevocabili.
Nel caso di specie, la prima sentenza della Cassazione, non avendo messo in discussione la dichiarazione di colpevolezza, l’aveva resa intangibile. Il successivo giudizio d’appello (e l’eventuale ricorso contro di esso) poteva vertere unicamente sulla quantificazione della pena. Contestare nuovamente la responsabilità significa ignorare la formazione del giudicato e presentare motivi d’appello estranei all’oggetto del contendere, rendendo così il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di comprendere esattamente la portata di una decisione della Corte di Cassazione. Un annullamento con rinvio non significa che l’intero processo riparta da zero. È fondamentale analizzare con precisione quali parti della sentenza sono state annullate e quali, invece, sono diventate definitive.
Proporre un ricorso che travalichi questi confini non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende rappresenta il costo di un’azione processuale che non rispetta le regole fondamentali del giudicato, un pilastro della certezza del diritto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava l’accertamento di responsabilità, una questione su cui si era già formato il giudicato a seguito di una precedente sentenza della Cassazione che aveva annullato la sentenza d’appello solo per la parte relativa alla sanzione.
Cosa significa che sull’accertamento di responsabilità si era formato il ‘giudicato’?
Significa che la decisione sulla colpevolezza della ricorrente era diventata definitiva e non poteva più essere messa in discussione in fasi successive del processo. La precedente pronuncia della Cassazione, non annullando quel punto, lo aveva reso irrevocabile.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A causa della presentazione di un ricorso inammissibile, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43467 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43467 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIMAXIS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, le cui ragioni s state ribadite con memeoria;
ritenuto che il ricorso propone motivi non consentiti, in quanto non compresi nel mandato della sentenza rescindente. La Cassazione ha infatti annullato l precedente sentenza di appello solo sul trattamento sanzionatorio, mentre l ricorrente contesta nuovamente l’accertamento responsabilità su quale si formato il giudicato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.