Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31631 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31631 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova degli element costitutivi del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previs di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manc di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazio delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disattes con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’ap meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6);
considerato che il secondo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, non è consentito in quanto, trattandosi di ese della discrezionalità attribuita al giudice del merito, le relative statuizioni al sindacato di legittimità laddove siano sorrette da sufficiente argomentazion che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può ritener adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisi rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliat motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media editta
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario c il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ne ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rim disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del convincimento (si veda pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.