Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28771 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28771 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 063043X) nato il 12/03/2002
avverso la sentenza del 26/02/2025 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da NOME COGNOME nel quale l’imputato lamenta vizio di motivazione con particolare riferimento alla mancata considerazione di
eventuali cause di immediato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129
cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen.,
introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegali
della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è
proponibile l’impugnazione e che la censura è, comunque, palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente
l’art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e si indicano, sia pure in modo succinto, le risultanze delle indagini
conducenti ai fini della pronuncia resa.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Il P GLYPH
Così deciso in data 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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