Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32011 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME ritenuto che il motivo comune a tutti i ricorrenti, con il quale si con correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabi denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e ril attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusion Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risul processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esp le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sentenza), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto, infine, che la richiesta di liquidazione delle spese richieste da civile debba essere disattesa, perché essa non ha fornito alcun contri essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i mo impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03 Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 17544 30/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, COGNOME non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, COGNOME, non mass.; da ultimo motivazione Sez. U, n. 887del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024
Il consigliere estensore
GLYPH
Il presidente