Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Comprendere i limiti del giudizio della Corte di Cassazione è fondamentale per chiunque affronti un procedimento legale. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile sia l’esito inevitabile quando si tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Analizziamo questa ordinanza per capire perché la distinzione tra fatto e diritto è così cruciale.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava una presunta violazione di legge e un’errata motivazione nella sentenza di secondo grado. Nello specifico, il ricorrente contestava il modo in cui i giudici d’appello avevano valutato alcuni elementi fattuali, come l’ammontare di un prestito e l’entità degli interessi applicati, elementi che erano stati determinanti per il giudizio di responsabilità.
La Decisione della Corte: il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è di natura puramente processuale ma di importanza sostanziale: l’imputato non stava denunciando un errore nell’applicazione della legge, bensì stava chiedendo alla Suprema Corte di effettuare una nuova e diversa valutazione dei fatti, proponendo criteri di giudizio alternativi a quelli adottati dalla Corte d’Appello. Questa richiesta, tuttavia, esula completamente dalle competenze della Cassazione.
Le Motivazioni: la distinzione tra Giudizio di Fatto e Giudizio di Legittimità
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa della Corte di Cassazione quale giudice di legittimità. Il suo compito non è quello di stabilire come sono andati i fatti – attività riservata in via esclusiva al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) – ma di verificare che il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e coerente, senza vizi giuridici.
Nel caso specifico, i giudici supremi hanno osservato che la Corte d’Appello aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento in modo chiaro e privo di vizi logici. Pertanto, chiedere alla Cassazione una “rilettura” degli elementi di prova per giungere a una conclusione diversa è un’operazione non consentita dalla legge. Citando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 6402 del 1997), la Corte ha ribadito che la valutazione dei fatti è un’attività preclusa in sede di legittimità. Tentare di ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti porta inevitabilmente a un esito sfavorevole.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione. È essenziale che il ricorso si concentri su questioni di puro diritto, come l’errata interpretazione di una norma o vizi procedurali, e non sulla speranza di ottenere una diversa valutazione delle prove. Un ricorso che contesta il merito della decisione, mascherandolo da violazione di legge, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e un’ulteriore sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si occupa solo della corretta applicazione della legge.
Cosa si intende per “giudice di legittimità”?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina il caso nel merito (cioè non ricostruisce i fatti), ma si limita a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano interpretato e applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32004 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BISIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che eccepisce la violazione di legge contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudiz responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché te ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valuta diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincime vedano, in particolare, le pagine 12-13 della sentenza impugnata in cui riferimento all’ammontare del prestito e all’entità degli interessi);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘ri degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente