Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26877 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26877 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MILANO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
inoltre:
FOSSATO MONICA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette:
la requisitoria scritta presentata – ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall’avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse della parte civile, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata nonché dall’avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse dell’imputato, si è associato a quanto rassegNOME dal Procuratore generale e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 giugno 2023 la Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia in data 7 luglio 2021 del Tribunale di Milano, ha assolto NOME COGNOME, che aveva interposto gravame, dalle imputazioni di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenz alle persone (capo 1. della rubrica) e lesioni personali aggravate (capo 2.), revocando le statuizioni civili in favore di NOME COGNOME.
Avverso la decisione di secondo grado il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il qual dedotto la violazione della legge penale – indicata nell’art. 192 cod. proc. pen. – e il vizi motivazione, in particolare sub specie del travisamento della prova, poiché la sentenza impugnata non avrebbe dato conto del compendio probatorio e, in particolare:
non avrebbe argomentato in modo approfondito sull’esclusione della credibilità della persona offesa;
non avrebbe considerato «tutto quanto dichiarato» dal teste NOME COGNOME, il certificato medico in atti, la querela sporta dall’imputato e quanto esposto dal medico che visitato la persona offesa (dottAVV_NOTAIO COGNOME) in relazione alla sua pressione arteriosa, avendo riguardo solo alle deposizioni dei testi di polizia.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso, perché volto a prospettare un diversa ricostruzione e valutazione dei fatti, a fronte di una motivazione congrua e priva d illogicità manifeste (cfr. requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).
La parte civile ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, assumendo la sussistenza del vizio di motivazione della sentenza impugnata, rimarcando come il primo Giudice avesse attribuito attendibilità alla parte civile e ritenuto priva di riscontri la ver offerta dall’imputato, e deducendo che la Corte di appello sarebbe pervenuto a una contraria conclusione poiché non avrebbe preso in considerazione tutte le prove, argomentando in difformità da quanto emerge dal compendio in atti (cfr. memoria difensiva) .
Il difensore dell’imputato ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, associandosi a quanto rassegNOME dal Procuratore generale e adducendo che la sentenza impugnata ha ben argomentato alla luce di tutte le risultanze istruttorie (cfr. memoria difensiva).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Anzitutto, con l’impugnazione è stato denunciato unicamente il vizio di motivazione anche allorché si è dedotta sub specie dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/20 dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278196 – 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 – 01).
Ciò posto, è dirimente considerare che il ricorso – lungi dal muovere compiute censure di legittimità all’iter su cui si fonda la decisione impugnata (e segnatamente degli elementi forza dei quali si ritenuto che abbia trovato smentita la ricostruzione della persona offesa) ha prospettato irritualmente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza dedurre ritualmente il travisamento della prova, neppure asserito con riferimento a quanto rassegNOME dagli operanti e, in particolare, dal Carabiniere NOME COGNOME, intervenuto nell’occorso (cui il Giudice di appello ha attribuito centralità che non può essere denunciato – come ha fatto il ricorso – per il tramite di una sintetic ricostruzione basata sul compendio di taluni degli elementi in atti, del riferimen parcellizzato al contenuto di essi e al rimando del tutto generico a quelli che non sarebbero stati apprezzati, adducendone in maniera del tutto assertiva la decisività (cfr. Sez. 2, n 46288 del 28/06/2016, COGNOMECOGNOME Rv. 268360 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Così deciso il 07/03/2024.