Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26316 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME ( che ha anche presentato memoria) sono inammissibili.
Quanto a COGNOME NOME, il ricorso è inammissibile perché nuovo oltre che rivalutativo del merito atteso che diversa era nell’atto di gravame la censura proposta in punto di recidiva.
Quanto a COGNOME NOME, e alla tesi per cui non sarebbero supportate da concreti elementi le considerazioni della Corte di appello sulla tipologia del luogo attenzionato da immagini, da considerarsi come condominiale e aperto e agevolmente visibile da chiunque, la doglianza è palesemente infondata avendo la corte espressamente richiamato foto in atti dimostrative della suesposta tesi, in diritto perfettamente legittima (tra le altre Sez. 3 – n. 43609 del 08/10/2021 Rv. 282164 – 01; Sez. 6 – , n. 5253 del 13/11/2019 (dep. 07/02/2020 ) Rv. 278342 – 0). Né può valere la mera asserzione del ricorrente circa la loro insussistenza, incombendo sul medesimo in tal caso, secondo il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, l’onere di produrre gli atti disponibili per dimostrare l’assenza di foto citate. La censura peraltro appare meramente rivalutativa di dati disponibili.
Anche il secondo motivo è inammissibile, laddove testualmente propone una mera soluzione alternativa, come tale insuscettibile di fondare vizi rilevanti, perché sul piano motivazionale opera come una semplice rivalutazione del merito; tanto che, quanto al principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, giova osservarsi come esso, introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non abbia mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017 Rv. 270519 – 01 Cammarata). Va poi aggiunto rispetto al motivo in esame e alla dedotta mancata considerazione di doglianze e prospettive valutative difensive, che a fronte di una coerente e lineare motivazione, con specifico riferimento ai vizi di mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu ()cui/ (laddove la mera proposizione di soluzioni o profili alternativi è incompatibile con la necessaria “evidenza di tal vizi), dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopic evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili – come nel caso in esame – con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 26.1.2024