Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19167 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
e da
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/01/2024 del TRIBUNALE di CATANZARO;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di rigettare il ricorso del Pubblico Ministero e di dichiarare inammissibile quello dell’indagato;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza del 4 maggio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro applicava a NOME COGNOME, indagato per i reati di cui ai capi 1) e 10) dell’incolpazione provvisoria, la misura della custod cautelare in carcere; con istanza del 28 luglio 2023 la difesa chiedeva revocarsi o sostituirsi la misura cautelare in atto con altra meno gravosa, istanza che Veniva rigettata dal giudice per la indagini preliminari e sulla quale veniva proposto appello; il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 16 gennaio 2024, in parziale accoglimento dell’appello, annullava l’ordinanza impugnata limitatamente al capo 1) della provvisoria incolpazione, confermando la misura per quanto riguardava il capo 10).
Il Pubblico Ministero osserva inoltre che NOME, in occasione dello sbarco a Tricase, preso atto della presenza sul territorio delle forze di polizia, aveva rinvia al giorno successivo il recupero dei migranti, con ciò investendo i suoi sodali dell’ulteriore proposito criminoso nell’ottica di una organizzazione comune di cui tutti facevano parte; inoltre COGNOME, nel corso delle conversazioni tra NOME e i migranti durante le quali gli venivano fornite importanti e riservate indicazio sulle modalità operative del sodalizio, aveva fornito veri e propri suggerimenti operativi.
Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione anche il difensore di NOME COGNOME.
2.1 Il difensore lamenta come fosse del tutto illogico annullare l’ordinanza applicativa della misura in relazione ad un capo così importante come quello della partecipazione associativa e ritenere tuttavia ancora adeguata la misura cautelare della detenzione inframuraria, con evidente violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura; dal tenore dei dialoghi intercettati si evinceva che il ricorrente non era minimamente a conoscenza dell’attività svolta da NOME e che era quest’ultimo ad occuparsi del prelievo e del trasporto dei migranti, senza alcuna delega a qualcun altro: era quindi evidente l’assoluta inidoneità degli elementi addotti ad assurgere al livello di gravità indiziaria richiesta dalla norma di cui all’art. 273 cod. proc. pen. anche per il capo 10)-
2.2 Quanto alla prognosi di recidivanza, il difensore osserva che non si comprendeva a quali modalità del fatto si fosse riferito il Tribunale, atteso che l’indagato non aveva preso parte ad alcuno sbarco e che l’operazione era saltata; inoltre, l’episodio era il primo in cui COGNOME era stato coinvolto; la sua presenz era meramente occasionale ed assolutamente non funzionale ad alcun tipo di attività delittuosa; le determinazioni del Tribunale in ordine al mantenimento della misura si ponevano in aperto contrasto con quanto prescritto dall’art. 275 cod. proc. pen. in ordine ai criteri di determinazione della misura cautelare ed ai principi di adeguatezza e proporzionalità, anche in considerazione dell’epoca dei fatti (2019) e che COGNOME si era poi trasferito stabilmente in Svezia ed aveva chiesto di essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a Reggio Emilia, quindi ben lontano dal luogo in cui erano avvenuti i fatti contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono inammissibili.
1.1 Premesso che è stato riconosciuto più volte l’interesse del Pubblico Ministero alla proposizione del ricorso in ragione di un’utilità pratica, anche di caratter processuale, derivante dall’accoglimento dello stesso (cfr. Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123 che ha riconosciuto l’interesse del pubblico ministero a proporre appello avverso l’ordinanza cautelare emessa solo per alcuni dei reati contestati al fine di conseguirne l’estensione anche agli altri reati per quali il giudice abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza; Sez. 2, 45459 del 06/10/2016, Vilau, Rv. 268272; Sez. 2, n. 32655 del 14/07/2015, COGNOME, Rv. 264526), si deve osservare che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo de
provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).
La sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, i particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza de dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, COGNOME, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, COGNOME ed altro, Rv. 202001).
Ciò premesso, a fronte della motivazione del Tribunale che ha ritenuto che l’occasionalità dell’episodio e i dialoghi intercettati portavano alla conclusione ch l’indagato non fosse a conoscenza delle modalità operative della consorteria, il Pubblico Ministero propone una diversa interpretazione del materiale raccolto in sede cautelare, operazione non consentita in sede di legittimità.
1.2 Analogo ragionamento deve svolgersi con riferimento alle censure dell’indagato relative alla sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento al reato di cui al capo 10), relativamente alle quali si deve ribadire che il Tribunal non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificar apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676). La sua cognizione, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all’ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la
questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all’eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, COGNOME, Rv. 201863).
Inoltre, si deve osservare che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME e altri, Rv. 268389); le censure proposte dal ricorrente nel primo motivo di ricorso sono comunque inammissibili.
1.3 II Tribunale ha anche motivato sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della misura nell’ultima parte del provvedimento impugnato
I ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto pe provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27/03/2024