Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Con l’ordinanza n. 15042 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema cruciale della procedura penale: i limiti del proprio sindacato. Il caso in esame offre uno spunto chiaro per comprendere perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, specialmente quando si tenta di portare davanti alla Suprema Corte questioni che riguardano la valutazione dei fatti, di competenza esclusiva dei giudici di merito. Analizziamo insieme la vicenda e i principi affermati.
I Fatti del Caso: Dall’Appello alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, decide di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo. Le doglianze sollevate, tuttavia, non riguardavano presunti errori di diritto nell’applicazione delle norme, ma si concentravano sulla ricostruzione della vicenda, sulla valutazione delle prove e sull’apprezzamento del materiale probatorio raccolto.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova e diversa valutazione dei fatti che avevano portato alla sua condanna, contestando l’analisi già svolta dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte: La Distinzione tra Fatto e Diritto
La Settima Sezione Penale della Cassazione, con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito.
La Valutazione dei Fatti come Limite del Ricorso
Il ruolo della Cassazione non è quello di stabilire come si sono svolti i fatti o di valutare se una prova sia più o meno credibile. Questo compito spetta al Tribunale e alla Corte d’Appello (i cosiddetti ‘giudici di merito’). La Suprema Corte può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, dei giudici dei gradi precedenti.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la sentenza della Corte d’Appello di Milano era basata su una motivazione ‘congrua e adeguata’, esente da vizi logici e fondata su ‘condivisibili massime di esperienza’.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in ragione delle questioni sollevate.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano sulla natura dei motivi di ricorso presentati. La Corte sottolinea che ‘le deduzioni sviluppate nel motivo unico di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello’. I giudici di legittimità hanno constatato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione solida, logica e coerente con quella del Tribunale di primo grado, in particolare riguardo all’idoneità della condotta contestata e all’elemento psicologico del dolo. Di fronte a una motivazione immune da vizi logici, la Cassazione non ha alcun potere di riesame, il che conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza la funzione e i limiti della Corte di Cassazione. Presentare un ricorso che si limita a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, senza individuare specifici vizi di legittimità (come l’errata applicazione di una norma o una motivazione palesemente illogica), espone al rischio concreto di una dichiarazione di ricorso inammissibile. Tale esito comporta non solo l’impossibilità di ottenere una revisione del giudizio, ma anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario per la tutela del diritto, non una terza istanza di giudizio sui fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti contestavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, attività che sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è rivalutare le prove o decidere come si sono svolti i fatti, ma solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15042 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel motivo unico di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), esente da vizi logici, perché basata su un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale in merito all’idoneità dell’opposizione all’attività di ufficio e al dolo;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente