Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio in Corte di Cassazione e delinea i confini invalicabili del suo intervento. In questo caso, un ricorso inammissibile è stato respinto perché chiedeva ai giudici supremi di fare ciò che la legge non consente: una nuova valutazione dei fatti. Analizziamo la vicenda per comprendere meglio questo fondamentale principio del nostro ordinamento giuridico.
I Fatti del Caso
Un individuo è stato condannato nei gradi di merito per l’occupazione abusiva di un appartamento. Contro la sentenza della Corte d’Appello, egli ha proposto ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali. In primo luogo, ha cercato di presentare una lettura alternativa delle prove, sostenendo che la sua presenza all’interno dell’edificio fosse puramente occasionale e non indicativa di una partecipazione al reato. In secondo luogo, ha contestato la rilevanza attribuita al ritrovamento, all’interno dello stabile, di attrezzi da scasso, evidentemente usati per forzare la porta dell’abitazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con questa decisione, i giudici non sono entrati nel merito delle argomentazioni difensive, ma hanno stabilito che le richieste dell’imputato esulavano dalle competenze della Corte stessa. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono rimettere in discussione i fatti e la credibilità delle prove. Al contrario, la sua funzione è quella di garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge (funzione nomofilattica).
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un principio consolidato, secondo cui non è consentito ai giudici di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Ancora meno è possibile saggiare la tenuta logica della sentenza impugnata confrontandola con altri possibili modelli argomentativi.
Nello specifico, la Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse fornito una motivazione logica e coerente per la condanna:
1.  La presenza dell’imputato: La Corte d’Appello aveva considerato la presenza dell’uomo e di sua moglie nell’appartamento non come un fatto casuale, ma come un chiaro sintomo della sua effettiva partecipazione all’occupazione illecita.
2.  Il ritrovamento degli attrezzi: La scoperta di strumenti utilizzati per scardinare la porta d’ingresso dell’abitazione è stata valutata come un ulteriore elemento a carico, collegato direttamente alla condotta contestata.
Poiché i motivi del ricorso miravano a una diversa ricostruzione dei fatti e a un diverso giudizio sull’attendibilità delle prove, essi si scontravano inevitabilmente con la preclusione imposta dalla legge al giudizio di Cassazione. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale: non si può andare in Cassazione sperando di ottenere un nuovo processo sui fatti. Il ricorso deve basarsi su vizi di legge (violazione di norme, vizi di motivazione palesemente illogica o contraddittoria), non su un disaccordo con la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito. La decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, confermando in via definitiva la sua responsabilità.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che per legge spetta esclusivamente ai giudici dei gradi di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione può solo controllare la corretta applicazione della legge.
Quali elementi sono stati decisivi per la condanna in Corte d’Appello?
La Corte d’Appello ha basato la condanna su due elementi principali: la presenza dell’imputato e di sua moglie all’interno dell’edificio, ritenuta sintomatica di una partecipazione effettiva all’occupazione, e il ritrovamento di strumenti da scasso usati per forzare la porta dell’appartamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso viene respinto senza essere esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza di condanna precedente diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33598 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 33598  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la dichiarazione di responsabilità, sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli argomentativi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
in particolare, con riguardo alla prima doglianza, si veda pagina 7 della sentenza impugnata, ove si evidenzia come l’incontro avvenuto all’interno dell’edificio tra gli agenti operanti e l’imputato dovesse ritenersi non già meramente occasionale ma sintomatico della partecipazione effettiva di quest’ultimo alla condotta di occupazione dell’appartamento, all’interno del quale veniva riscontrata la presenza della moglie;
inoltre, con riferimento al secondo motivo, si veda ancora pagina 7 della sentenza impugnata, ove si rileva il rinvenimento all’interno dell’edificio di diversi strumenti evidentemente utilizzati in detta circostanza per scardinare la porta di ingresso dell’abitazione occupata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.