Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27955 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27955 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la qua la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia resa il 9 febbraio 20
dal Tribunale di Prato per i reati allo stesso ascritti.
Ritenuto che i due motivi sollevati (Manifesta illogicità della motivazione
con riguardo alla sussistenza delle condotte di cessione di sostanza stupefacen del tipo cocaina, di cui ad entrambi i capi B dell’imputazione, secondo il cano
dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio, nonché violazione dell’art. 192, comma cod. proc. pen.; violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.), non sono consentit
sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp.
4 sent. app.), nonché volti a prefigurare (il primo motivo), in modo anche generico una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estran
sindacato di legittimità e avulse da specifici travisamenti di emergenze processua
(così, ex multis:
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez.
3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01); e che la determinazione del trattamento sanzionatorio di cui al secondo motivo è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come caso di specie, sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adegu esame delle deduzioni difensive (p. 4 sent. app. Sull’onere motivazionale de giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019 COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025