Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27955 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27955 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1984
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la qua la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia resa il 9 febbraio 20
dal Tribunale di Prato per i reati allo stesso ascritti.
Ritenuto che i due motivi sollevati (Manifesta illogicità della motivazione
con riguardo alla sussistenza delle condotte di cessione di sostanza stupefacen del tipo cocaina, di cui ad entrambi i capi B dell’imputazione, secondo il cano
dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio, nonché violazione dell’art. 192, comma cod. proc. pen.; violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.), non sono consentit
sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp.
4 sent. app.), nonché volti a prefigurare (il primo motivo), in modo anche generico una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estran
sindacato di legittimità e avulse da specifici travisamenti di emergenze processua
(così, ex multis:
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez.
3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01); e che la determinazione del trattamento sanzionatorio di cui al secondo motivo è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come caso di specie, sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adegu esame delle deduzioni difensive (p. 4 sent. app. Sull’onere motivazionale de giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019 Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025