Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27101 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27101 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 17/10/1992 COGNOME il avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, che deducono vizio di motivazione e
violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., lamentando, in particolare l’insussistenza degli elementi
dell’ingiusto profitto e degli artifici e raggiri necessari all’integrazione del deli di truffa, non sono consentiti poiché non risultano connotato dai requisiti,
richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella
reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo
confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta
critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 5-
8 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha ritenuto pienamente integrati gli elementi costitutivi del
delitto ascritto all’odierno ricorrente conformemente all’esauriente disamina dei dati probatori);
considerato che il quarto motivo di ricorso, che deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5-7 della sentenza impugnata), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
DEPOSITATA
Così deciso, il 17 giugno 2025.