Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24759 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24759 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 06/01/1987
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo il difensore di NOME COGNOME
COGNOME censura l’affermazione della responsabilità penale del ricorrente sotto il profilo della carenza dell’elemento soggettivo;
Rilevato che questo motivo è generico, in quanto si limita a richiamare i
motivi di appello e non si confronta con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato
argomentativo;
Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto il vizio
di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito, con logica ed esaustiva motivazione,
ha puntualmente esposto i criteri adottati ai fini del riconoscimento di tale aggravante;
Considerato che esula, altresì, dai poteri della Corte di cassazione quello di
una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025.