Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16564 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16564 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 07/03/1985
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato
– riconoscendo l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e rideterminando la pena – pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato per il reato di c
agli artt. 56-624 cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che il primo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenua generiche, è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglian
proposte con
i
motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sente
impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, inoltre, consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, R
279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego de attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito,
elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagin e 3 della sentenza impugnata);
– che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha già applicato l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.;
che, con il terzo motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudiz legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciat artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frut di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851), come nel caso di specie;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente