Ricorso inammissibile: i rischi della genericità in Cassazione
Presentare un ricorso inammissibile dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione non comporta solo il rigetto delle proprie pretese, ma può tradursi in un pesante onere economico per il ricorrente. Una recente ordinanza della settima sezione penale mette in luce l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione.
L’analisi del caso giudiziario
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato sosteneva che i giudici di secondo grado avessero violato le regole sulla valutazione delle prove e che la motivazione riguardante la sua responsabilità penale fosse viziata. Tuttavia, l’analisi della Cassazione si è fermata alla soglia dell’ammissibilità.
La struttura del ricorso inammissibile
Secondo gli Ermellini, l’impugnazione proposta era caratterizzata da una marcata genericità. Il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse critiche già sollevate durante il giudizio di appello, senza confrontarsi realmente con le risposte fornite dai giudici di secondo grado. Questo atteggiamento rende il ricorso inammissibile poiché la Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità che richiede contestazioni precise e puntuali.
La decisione della Suprema Corte
La Corte ha stabilito che la sentenza impugnata era esente da criticità logiche. I giudici d’appello avevano già escluso ogni profilo di illiceità nella ricostruzione dei fatti, fornendo una motivazione coerente con le risultanze delle indagini. Di conseguenza, la reiterazione delle medesime lamentele in sede di legittimità è stata giudicata priva di pregio giuridico.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Quando un atto di impugnazione non attacca specificamente i passaggi logici della sentenza di appello, ma si limita a una contestazione astratta o ripetitiva, viene meno il requisito della specificità. La Corte ha rilevato che le doglianze dell’imputato erano già state adeguatamente vagliate e disattese nel grado precedente, rendendo il nuovo ricorso un mero tentativo di ottenere una rivalutazione dei fatti, operazione preclusa in questa sede.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il diritto di difesa deve essere esercitato nel rispetto delle regole processuali. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea come la redazione di un ricorso per Cassazione richieda un’analisi tecnica rigorosa, volta a individuare errori di diritto specifici piuttosto che generiche insoddisfazioni sull’esito del processo.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico quando non contesta in modo specifico i punti della sentenza impugnata, limitandosi a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti.
Cosa succede se la Cassazione rigetta il ricorso per aspecificità?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
È possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti in Cassazione?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito; può solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49848 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49848 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ACERENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal RAGIONE_SOCIALEigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, è generico ed aspecifico in quanto meramente reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l’atto di appello (ved pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 novembre 2023
Il RAGIONE_SOCIALE