Ricorso inammissibile: i limiti del giudizio di Cassazione
Presentare un Ricorso inammissibile dinanzi alla Suprema Corte comporta conseguenze non solo processuali, ma anche economiche rilevanti. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha chiarito i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità, sottolineando come la reiterazione pedissequa delle difese già respinte in appello non possa trovare spazio nel terzo grado di giudizio.
Il caso e la contestazione del quadro indiziario
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello. La difesa sosteneva che la responsabilità penale fosse stata dichiarata sulla base di un compendio probatorio puramente indiziario, lamentando l’assenza di un accertamento diretto sulla natura del reato. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero interpretato erroneamente le prove, portando a una condanna ingiusta.
La decisione della Suprema Corte sul Ricorso inammissibile
I giudici di piazza Cavour hanno analizzato i motivi di doglianza, rilevando immediatamente un difetto di specificità. Il ricorso, infatti, non muoveva una critica argomentata alla sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le medesime questioni già affrontate e risolte dai giudici di secondo grado. Questo atteggiamento processuale rende il Ricorso inammissibile poiché non assolve alla funzione tipica dell’impugnazione di legittimità.
Il divieto di rilettura dei fatti
Un punto cardine della decisione riguarda l’impossibilità per la Cassazione di procedere a una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. La valutazione delle prove, anche quando queste hanno natura indiziaria, è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Se la motivazione della sentenza d’appello è logica, coerente ed esente da vizi giuridici, la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Corte ha evidenziato che i motivi di ricorso devono essere specifici e devono confrontarsi direttamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente ha omesso di contestare i passaggi logici della Corte d’Appello, limitandosi a richiedere una diversa ricostruzione dei fatti. Tale richiesta è stata giudicata inammissibile in quanto esula dai poteri della Suprema Corte, la quale deve limitarsi a verificare la correttezza dell’applicazione delle norme e la tenuta logica della motivazione.
Le conclusioni
In conclusione, il tentativo di trasformare la Cassazione in un ‘terzo grado di merito’ ha portato alla dichiarazione di inammissibilità. Oltre alla soccombenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia funge da monito sulla necessità di una redazione tecnica e mirata dei ricorsi, che devono puntare esclusivamente su vizi di legge o mancanze logiche macroscopiche della motivazione, evitando di sollecitare un nuovo esame delle prove già vagliate.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile per genericità?
Un ricorso è inammissibile quando si limita a ripetere gli stessi motivi già presentati in appello senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata.
La Cassazione può rivalutare le prove indiziarie presentate nei gradi precedenti?
No, la Corte di Cassazione non può rileggere i fatti o rivalutare le prove, ma può solo verificare che il giudice di merito abbia seguito un ragionamento logico e corretto.
Quali sono le sanzioni per chi presenta un ricorso non ammesso?
Oltre al pagamento delle spese del processo, il ricorrente può essere condannato a versare una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10326 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10326 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
parti;
dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce l’inosservanza della legge penale e delle norme processuali in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato sulla base di un compendio probatorio soltanto indiziario ed in assenza di un accertamento in merito alla natura del reato, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, inoltre, che tali doglianze tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice dì merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, dedicata alla specifica ed approfondita disamina della convergenza ed unicità dell’interpretazione da attribuire alle molteplici fonti di prova indiziaria carico dell’imputato, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrata la fattispecie contestata allo stesso);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.