Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un caposaldo del nostro sistema processuale: il suo ruolo di giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. L’analisi di questo caso ci offre l’occasione per comprendere meglio i limiti di un’impugnazione e le ragioni che portano a un ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso: Il Contesto dell’Impugnazione
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava principalmente un vizio di motivazione e la violazione di norme penali e processuali. In sostanza, egli proponeva una ricostruzione dei fatti e una valutazione delle prove differente da quella effettuata dal giudice d’appello, sperando di ottenere una revisione della decisione a lui sfavorevole.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su una regola consolidata: il ricorso per cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il tentativo del ricorrente di ottenere una “rilettura” degli elementi di fatto è stato giudicato come un’istanza non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Cassazione e i Limiti del Ricorso
La motivazione della Corte è chiara e didattica. Viene ribadito che il compito della Cassazione è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano seguito un percorso logico-giuridico corretto nel motivare la loro decisione. Non può, invece, riesaminare le prove (come testimonianze, documenti, perizie) per giungere a una diversa conclusione sui fatti.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse esente da vizi logici e giuridici. Il giudice d’appello aveva già spiegato in modo pertinente le ragioni del proprio convincimento. La prospettazione alternativa offerta dal ricorrente, pertanto, non rappresentava un errore di diritto da correggere, ma un semplice dissenso sulla valutazione dei fatti, che è di competenza esclusiva del giudice di merito. Tentare di superare questo confine rende il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come monito per chi intende impugnare una sentenza in Cassazione. È fondamentale che i motivi del ricorso si concentrino su questioni di pura legittimità: l’errata interpretazione di una norma di legge, un vizio procedurale o un difetto di motivazione che sia palesemente illogico o contraddittorio. Proporre una semplice ricostruzione alternativa dei fatti, senza evidenziare un vizio giuridico, è una strategia destinata al fallimento e comporta conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, l’ordinanza chiarisce che esula dai poteri della Corte di Cassazione procedere a una “rilettura” degli elementi di fatto. La valutazione dei fatti è riservata in via esclusiva al giudice di merito (primo grado e appello).
Cosa significa che un ricorso è “inammissibile”?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti richiesti dalla legge per essere esaminato nel suo contenuto. In questo caso, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47438 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47438 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOMENOMECOGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di norme penali e processuali in relazione agli artt. 707 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del proprio convincimento pertinentemente rigettando la prospettazione alternativa di merito, riproposta in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. :I e 2 della sentenza impugnata);
ribadito che esula, infatti, dai poteri dellla Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 10/10/2023