Ricorso inammissibile in Cassazione: Quando i Fatti non si Discutono Più
L’ordinanza n. 43761/2023 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale quando mira a una nuova valutazione dei fatti. Questo principio è cruciale per comprendere la differenza tra i vari gradi di giudizio e la funzione specifica della Suprema Corte. Analizziamo la decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha contestato la sua responsabilità penale, non sulla base di un errore di diritto, ma proponendo una lettura delle prove e delle fonti probatorie diversa da quella effettuata dai giudici nei gradi precedenti. In sostanza, il ricorso chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare il merito della vicenda e di giungere a una conclusione differente.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che la richiesta del ricorrente esulava dai poteri conferiti al giudice di legittimità. Di conseguenza, oltre a respingere il ricorso, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i Limiti del Giudizio di Legittimità e il Ricorso Inammissibile
La motivazione della Corte è cristallina e si fonda su un caposaldo del nostro sistema processuale. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo compito, definito ‘giudizio di legittimità’, è quello di verificare che i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, i giudici supremi hanno osservato che il ricorso mirava a:
1. Sovrapporre una propria valutazione delle prove a quella già compiuta, in modo esauriente e logico, dalla Corte d’Appello.
2. Saggiare la tenuta logica della sentenza non attraverso l’individuazione di vizi interni alla motivazione (come contraddizioni o palesi illogicità), ma confrontandola con un modello di ragionamento alternativo proposto dalla difesa.
La Corte ha ribadito che questa operazione è preclusa dalla legge. I giudici di appello avevano fornito una motivazione completa, indicando una ‘pluralità di elementi’ a sostegno della responsabilità penale dell’imputato. Non essendo emerse contraddizioni o illogicità manifeste in tale ragionamento, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che un ricorso per cassazione ha speranze di successo solo se si concentra su vizi specifici della sentenza impugnata, quali l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto manifesto nella motivazione. Tentare di convincere la Suprema Corte a ‘rileggere’ le prove o a preferire una ricostruzione dei fatti diversa da quella dei giudici di merito è una strategia destinata al fallimento. La decisione sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso in modo tecnicamente corretto, pena l’inammissibilità e l’addebito di ulteriori spese.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come in questo caso, non contesta vizi di legittimità (errori di diritto o illogicità manifeste della motivazione), ma propone una diversa lettura dei fatti e delle prove, cercando di ottenere un nuovo giudizio di merito, che è precluso alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, di una sanzione pecuniaria (una somma di tremila euro) da versare in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43761 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43761 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECUI 04MIELO) nato a CASABLANCA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della prova di pena responsabilità dell’imputato, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un di giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla l stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazion delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’appara argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’estern (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); i giudici di appell motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pag. 2 della senten impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
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