Ricorso inammissibile: quando la critica alla pena non basta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione di una sentenza, in particolare quando l’oggetto della contestazione è la quantificazione della pena. Il caso analizzato porta alla dichiarazione di un ricorso inammissibile, poiché le doglianze presentate non rientravano nei vizi di motivazione censurabili in sede di legittimità, ma si traducevano in una mera critica alla valutazione del giudice.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato con due distinte sentenze, aveva richiesto e ottenuto l’applicazione dell’istituto della continuazione tra i reati. Il giudice dell’esecuzione aveva quindi ricalcolato la pena complessiva, fissandola in tre anni e tre mesi di reclusione. Insoddisfatto, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il giudice avesse commesso un errore nel calcolo e, soprattutto, che avesse omesso di motivare adeguatamente i criteri utilizzati per quantificare gli aumenti di pena per i cosiddetti ‘reati satellite’.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, il giudice dell’esecuzione non era affatto incorso nel vizio di motivazione lamentato. Al contrario, aveva fornito una giustificazione autonoma e distinta per gli aumenti di pena relativi a ciascun reato satellite, motivando la loro entità in modo esplicito e specifico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione tra un vizio di motivazione reale e una semplice critica all’iter logico del giudice. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: i motivi di ricorso non possono attaccare la ‘persuasività’, ‘l’inadeguatezza’ o la ‘mancanza di rigore’ della motivazione. I soli vizi deducibili sono:
* Mancanza della motivazione: quando il giudice non fornisce alcuna spiegazione.
* Manifesta illogicità: quando il ragionamento è palesemente contrario alle regole della logica.
* Contraddittorietà: quando la motivazione presenta affermazioni inconciliabili tra loro o con atti del processo.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha evidenziato nessuno di questi difetti, ma ha tentato di rimettere in discussione la valutazione discrezionale del giudice sulla congruità della pena, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha specificato che il giudice dell’esecuzione aveva correttamente basato la sua decisione su elementi concreti, come le modalità di commissione dei reati e la durata del delitto di maltrattamenti. Inoltre, si era riportato alle valutazioni, ritenute condivisibili, già espresse dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio. Questo approccio è stato considerato sufficiente a fornire una giustificazione adeguata e non illogica alla pena inflitta. Dichiarare il ricorso inammissibile è stata, quindi, una conseguenza inevitabile, in quanto le censure sollevate miravano a una rivalutazione del merito della decisione, preclusa alla Corte di Cassazione.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o la congruità della pena. Per ottenere l’annullamento di una decisione per vizio di motivazione, è necessario dimostrare un difetto grave e palese nel ragionamento del giudice, non semplicemente un disaccordo con le sue conclusioni. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a sottolineare la futilità di un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Quando un ricorso contro la quantificazione della pena viene considerato inammissibile?
Quando non si contesta una mancanza totale, una manifesta illogicità o una contraddittorietà della motivazione, ma ci si limita a criticare la persuasività, l’adeguatezza o la puntualità del ragionamento del giudice del merito.
È sufficiente per il giudice dell’esecuzione richiamare le valutazioni dei giudici precedenti per motivare la pena?
Sì, la Corte ha ritenuto sufficiente che il giudice dell’esecuzione abbia indicato in modo autonomo gli aumenti per i reati satellite, motivandoli richiamando le modalità dei fatti e le valutazioni dei giudici della cognizione, qualora queste siano ritenute condivisibili.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata determinata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18064 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/01/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli Nord, in data 09 gennaio 2024, ha accolto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze, determinando la pena nella misura complessiva di tre anni e tre mesi di reclusione;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice dell’esecuzione errato il calcolo della pena complessiva ed omesso di motivare sui criteri adottati per la quantificazione della stessa;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, dal momento che il giudice dell’esecuzione ha indicato in modo autonomo e distinto gli aumenti per i tutti i reati satellite, e ha motivato la loro entità in modo esplicito e specifi richiamando le modalità di commissione e la durata del delitto di maltrattamenti, e riportandosi alle valutazioni dei giudici della cognizione, ritenute condivisibili, quanto agli altri reati, già uniti per continuazione al reato principale nelle due sentenze;
ritenuto pertanto che la motivazione dell’ordinanza impugnata non sia né carente né manifestamente illogica, e che, anche in merito all’impugnazione relativa al trattamento sanzioNOMErio, debba essere ribadito il principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente