Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Riesame di Fatto
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere i confini del giudizio in Corte di Cassazione. Spesso si crede che ogni grado di giudizio permetta di ridiscutere l’intera vicenda, ma non è così. Con questa decisione, la Suprema Corte ribadisce un principio cardine: non è possibile presentare un ricorso inammissibile che sia, in realtà, una velata richiesta di rivalutazione dei fatti. Analizziamo insieme la vicenda.
Il Caso: La Richiesta di Continuazione Respinta
Un soggetto, condannato in diversi procedimenti penali, si era rivolto al Giudice dell’esecuzione (GIP) per ottenere il cosiddetto “riconoscimento della continuazione”. Si tratta di un istituto che permette di considerare più reati come parte di un unico disegno criminoso, con conseguente applicazione di una pena più mite. Il GIP, dopo aver esaminato gli atti, aveva respinto la richiesta, non riscontrando elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza di una “comune ideazione” tra le diverse condotte illecite.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
Contro la decisione del GIP, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. Sostanzialmente, il ricorrente criticava il modo in cui il giudice dell’esecuzione aveva valutato i fatti, sostenendo che un’analisi più approfondita avrebbe dovuto portare a una conclusione diversa.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è netta e procedurale: il ricorso era stato proposto per motivi non consentiti dalla legge. Vediamo nel dettaglio perché.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile è stato Dichiarato
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione opera esclusivamente come giudice di legittimità. Ciò significa che il suo compito non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma solo di verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha osservato che il giudice dell’esecuzione aveva già “compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto dei diversi giudizi”. La critica mossa dal ricorrente non evidenziava un errore di diritto, ma si risolveva in una semplice richiesta di “rivalutazione in fatto”. In altre parole, si chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a una conclusione diversa da quella del GIP, un’attività che le è preclusa. Proporre un ricorso con queste finalità lo rende, per definizione, un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Spese Processuali
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non ravvisando elementi che potessero escludere una colpa nella presentazione del ricorso, lo ha condannato anche al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere errori di diritto, non un’ulteriore opportunità per ridiscutere i fatti del processo.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era basato su motivi non consentiti. In particolare, il ricorrente non contestava un errore nell’applicazione della legge, ma chiedeva una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Cassazione è un giudice di ‘legittimità’ e non di ‘merito’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina le prove o la ricostruzione degli eventi (merito), ma si limita a controllare che le sentenze precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e siano state motivate in modo logico e non contraddittorio (legittimità).
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se non ci sono elementi che giustifichino l’errore, viene anche condannato a pagare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come accaduto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5293 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5293 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 14/07/1979
avverso l’ordinanza del 06/06/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 6 giugno 2024 il GIP del Tribunale di Catania, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da COGNOME NOMECOGNOME tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME NOME deducendo violazione di legge e vizio d motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profil dei fatti oggetto dei diversi giudizi, non ravvisando concreti indicator ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si ris in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legitt
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente