Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Mette un Freno alle Doglianze di Fatto
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisca un ricorso inammissibile, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Quando un ricorso si limita a riproporre questioni di fatto già decise nei gradi precedenti, la Corte non può fare altro che respingerlo, con conseguenze economiche per il ricorrente. Questo principio è fondamentale per comprendere la funzione della Suprema Corte nel nostro ordinamento giuridico.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Catania. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando le sue ragioni dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità non è stato quello sperato, culminando in una dichiarazione di inammissibilità.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha stabilito che i motivi addotti nel ricorso non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per un giudizio di legittimità. Il ricorso era infatti costituito da “mere doglianze in punto di fatto” e risultava essere una semplice riproposizione di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello.
Questo aspetto è cruciale: la Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione del merito è un’operazione destinata al fallimento, che conduce inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
La Valutazione sul Trattamento Sanzionatorio
Anche le censure relative al trattamento sanzionatorio sono state respinte. La Corte ha osservato che la sentenza di secondo grado aveva già preso in considerazione la richiesta della difesa, fornendo una motivazione adeguata per spiegare gli “elementi ostativi ad una rivisitazione della pena”. In altre parole, la Corte d’Appello aveva già spiegato in modo corretto e logico perché non riteneva di dover modificare la pena inflitta, e la Cassazione non ha riscontrato vizi in tale ragionamento.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è sintetica ma incisiva. I giudici hanno ritenuto che i motivi del ricorso fossero:
1. Non consentiti dalla legge: perché basati su critiche fattuali e non su vizi di legittimità.
2. Riproduttivi: perché riproponevano questioni già esaminate e risolte in appello con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici.
3. Infondati sulla pena: perché la sentenza impugnata aveva già valutato e motivato adeguatamente il diniego di una riduzione della sanzione.
Di conseguenza, non sussistendo i presupposti per un esame nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente sui vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non su tentativi di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. In caso contrario, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di Cassazione. Essi consistevano in mere doglianze sui fatti e nella riproposizione di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, anziché contestare errori nell’applicazione della legge.
Cosa significa che il giudizio della Corte di Cassazione è un “giudizio di legittimità”?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina nel merito i fatti del processo, come farebbe un tribunale o una corte d’appello. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare che i giudici precedenti abbiano interpretato e applicato correttamente le norme di legge, senza commettere vizi logici evidenti nella motivazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come conseguenza diretta della presentazione di un ricorso giudicato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 733 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 733 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 19/09/1993
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici rnanifesti (si vedano in particolare, pagg. 3 e 4, sulla ricostruzione in fatto e in diritto della vicenda delittuosa), nonché censure sul trattamento sanzionatorio, benché la sentenza impugnata abbia adeguatamente valutato la richiesta difensiva, indicando gli elementi ostativi ad una rivisitazione della pena;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023