Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione del Patteggiamento
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui confini dell’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di patteggiamento. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in questi casi, il controllo di legittimità è strettamente limitato, portando alla dichiarazione di ricorso inammissibile qualora i motivi proposti escano dai binari consentiti dalla legge. Questa decisione rafforza la natura dell’accordo tra accusa e difesa come strumento di definizione rapida del processo penale.
La Vicenda Processuale
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) di Trento, che aveva ratificato un accordo di applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento. L’imputato ha deciso di impugnare tale sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando motivi che, tuttavia, sono stati ritenuti non pertinenti alla natura del giudizio di legittimità su una sentenza di patteggiamento.
I Motivi del Ricorso Inammissibile secondo la Suprema Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile principalmente per due ragioni: la genericità dei motivi e, soprattutto, la loro natura. I giudici hanno sottolineato che i motivi di ricorso proponevano censure non consentite dalla legge in sede di impugnazione di una sentenza di patteggiamento. L’accordo tra le parti, infatti, modifica radicalmente l’assetto del processo.
La Funzione del Giudice nel Patteggiamento
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: quando le parti raggiungono un accordo sulla pena, l’accusa è esonerata dall’onere di provare la colpevolezza dell’imputato. Di conseguenza, il giudice che ratifica l’accordo non è chiamato a una valutazione approfondita del merito delle prove, ma a un controllo più circoscritto. La motivazione della sentenza di patteggiamento è considerata sufficiente se include:
* Una descrizione sintetica del fatto, anche desumibile dal capo d’imputazione.
* La conferma della correttezza della qualificazione giuridica del reato.
* Un riferimento all’articolo 129 del codice di procedura penale, per escludere la presenza di cause di proscioglimento immediato.
* Una verifica della congruità della pena concordata, nel rispetto dei principi costituzionali (art. 27 Cost.).
Nel caso di specie, il GUP di Trento si era attenuto a tali criteri, rendendo la sua sentenza incensurabile in sede di legittimità.
Le Conseguenze della Decisione e il Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. La Corte, infatti, lo ha condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non consentiti dalla legge, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione evidenziando che il ricorso era basato su censure non permesse nel contesto di una sentenza di patteggiamento. In tale procedura, l’accordo tra le parti solleva l’accusa dall’onere della prova e limita il ruolo del giudice a una verifica della correttezza formale dell’accordo, dell’assenza di cause di proscioglimento palesi e della congruità della pena. Poiché la sentenza impugnata aveva rispettato questi requisiti, era da considerarsi sufficientemente motivata e, di conseguenza, non criticabile in sede di legittimità per motivi attinenti al merito della vicenda.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento consolidato: il patteggiamento è una scelta processuale che comporta una sostanziale rinuncia a contestare il merito dell’accusa in successive sedi di impugnazione. Il ricorso inammissibile rappresenta l’esito quasi inevitabile per chi tenta di rimettere in discussione i fatti o la valutazione delle prove dopo aver raggiunto un accordo sulla pena. Questa pronuncia riafferma la funzione deflattiva del patteggiamento e la sua natura di negozio processuale, i cui effetti non possono essere elusi con impugnazioni pretestuose.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento contestando la valutazione delle prove?
No, la sentenza stabilisce che l’accordo di patteggiamento esonera l’accusa dall’onere della prova. Il ricorso non può basarsi su censure relative al merito o alla valutazione delle prove, ma solo su vizi procedurali o sulla scorretta applicazione della legge.
Quali sono i requisiti minimi di motivazione per una sentenza che accoglie un patteggiamento?
Secondo l’ordinanza, la motivazione è sufficiente se contiene una succinta descrizione del fatto, l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica, il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere cause di proscioglimento immediato e la verifica della congruità della pena.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24408 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 24408 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOSEX PROMISE CUI NUMERO_DOCUMENTO nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRENTO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
N. NUMERO_DOCUMENTO MOSEX
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 344 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2024.